Il bail-in presso le banche

Nell’ambito di una procedura di risanamento, una banca può essere ricapitalizzata mediante un bail-in. Attraverso tale misura, i creditori della banca non devono essere penalizzati rispetto a uno scenario di dichiarazione immediata del fallimento.

L’obiettivo del bail-in è quello di ricapitalizzare una banca in modo tale da soddisfare nuovamente le esigenze in materia di fondi propri. La ricapitalizzazione avviene con il coinvolgimento obbligatorio dei creditori, i cui crediti vengono convertiti in capitale proprio della banca nell’ambito del bail-in. Per esempio, in conformità alla strategia di resolution della FINMA, nel caso di UBS i bail-in bond emessi dalla società madre del gruppo vengono convertiti in capitale proprio. I creditori di altre unità del gruppo, segnatamente della casa madre e delle relative filiali, non sono coinvolti.

Azioni di nuova creazione anziché strumenti di debito

Nell’ambito di una procedura di risanamento la FINMA può ordinare un bail-in, prima del quale l’intero capitale azionario della banca deve essere integralmente ridotto. In questo modo gli attuali azionisti perdono di fatto la loro proprietà della banca. Le pretese dei creditori sono successivamente convertite in capitale proprio dell’istituto e vengono create nuove azioni. Per esempio, un creditore che ha acquistato uno strumento di debito emesso dalla banca a seguito del bail-in perde il proprio diritto al rimborso del valore nominale convenuto alla scadenza dello strumento. A compensazione di questa perdita, il creditore riceve una quota corrispondente delle azioni di nuova creazione, diventando così comproprietario della banca risanata.

 

Il bail-in osserva regole chiare, in particolare in merito alla graduatoria per la conversione delle pretese dei creditori. Innanzitutto il capitale azionario della banca viene azzerato, in seguito vengono convertiti i crediti postergati, dopo ancora gli altri crediti e infine i depositi non privilegiati (ossia di importo superiore a CHF 100 000). I crediti privilegiati, in particolare i depositi fino a CHF 100 000, nonché i crediti garantiti e compensabili, sono esclusi dal bail-in.

Iter del bail-in

Dopo una fase di intensa preparazione, il bail-in ha inizio con una comunicazione ad hoc da parte della banca interessata prima dell’inizio delle contrattazioni di borsa e con l’informazione ai creditori degli strumenti di debito coinvolti. Le borse sulle quali sono negoziate le azioni della banca sospendono la negoziazione sia delle azioni da svalutare nel quadro del bail-in, sia degli strumenti di debito da convertire. Le azioni di nuova creazione nell’ambito del bail-in vengono registrate. La negoziazione delle nuove azioni può avere luogo presumibilmente non prima di tre giorni dall’esecuzione del bail-in. Nei primi mesi successivi al bail-in, i diritti di partecipazione dei nuovi azionisti possono essere limitati al fine di consentire l’attuazione delle misure di risanamento.

Il principio del No Creditor Worse-Off

Una procedura di risanamento e in particolare un bail-in possono incidere pesantemente sui diritti dei creditori. Al fine di tutelare la proporzionalità, è necessario ottemperare al cosiddetto divieto di penalizzazione. Nella forma in cui viene applicato in Svizzera, questo principio internazionalmente riconosciuto (detto anche no creditor worse-off, NCWO) prevede la possibilità di procedere a un risanamento solo se esso consente a tutti i creditori di subire perdite minori rispetto a quelle che accuserebbero in caso di dichiarazione immediata di fallimento. A tale scopo, prima di approvare il piano di risanamento la FINMA deve effettuare un’apposita valutazione. Se, per esempio, intende ordinare un bail-in, deve stimare il valore delle azioni di nuova creazione da assegnare ai creditori, raffrontando poi tale importo con l’ipotetico dividendo del fallimento. Il piano di risanamento può essere approvato solo se il valore stimato delle nuove azioni è maggiore rispetto al dividendo.


Al riguardo occorre precisare che tali valutazioni sono necessariamente correlate a previsioni in chiave futura e a ipotesi e comportano pertanto un certo grado di aleatorietà. La FINMA effettua la migliore stima possibile con l’ausilio delle informazioni disponibili in quel momento.

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