Scioglimento di banche e società di intermediazione mobiliare mediante liquidazione

Prima che la FINMA rilasci un'attestazione di cancellazione dal registro di commercio, le banche e le società di intermediazione mobiliare che decidono di procedere alla liquidazione devono adempiere le norme del diritto prudenziale.

Se un istituto decide di procedere al proprio scioglimento, l’autorizzazione esistente diventa priva di oggetto, in quanto la società ha il solo scopo della liquidazione. L'istituto in via di scioglimento resta tuttavia assoggettato alla legislazione bancaria e alla vigilanza della FINMA fino alla cancellazione della società. 

Disposizioni prudenziali

In linea di principio le disposizioni prudenziali devono continuare a essere rispettate fino alla cancellazione della società, a condizione che non siano in contrasto con lo scopo della liquidazione. Ciò significa fra l’altro:

  • che l'istituto deve presentare un’organizzazione conforme all’attività di liquidazione e gli organi devono offrire la garanzia di un'esecuzione ineccepibile della liquidazione;

  • che i deflussi di fondi propri conseguenti all’attività di liquidazione ordinaria devono essere preventivamente approvati dalla FINMA;

  • che l'istituto resta come sempre soggetto alle disposizioni in materia di allestimento e pubblicazione del consuntivo annuale e deve continuare a provvedere alla stesura del rapporto in materia di vigilanza sostanzialmente senza variazioni;

  • che l'istituto è comunque sottoposto ai controlli di una società di audit prudenziale. 

Tutela dei creditori

In caso di liquidazione di una società, la tutela dei creditori acquista particolare importanza. L'istituto è pertanto tenuto a informare i propri creditori in merito allo scioglimento della società e a invitarli a notificare le proprie pretese. I creditori che risultano dai libri di commercio o altrimenti noti vengono informati tramite una particolare comunicazione. I creditori ignoti e quelli di cui non si conosce il domicilio devono invece essere informati in merito allo scioglimento dell'istituto tramite una pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nella forma prevista dagli statuti.  

Cancellazione dal registro di commercio

La cancellazione della banca o della società di intermediazione mobiliare dal registro di commercio al termine della liquidazione deve essere approvata dalla FINMA, che provvede al rilascio dell’attestazione necessaria a tale scopo, appena la liquidazione è terminata e sono disponibili le seguenti conferme della società di audit prudenziale, segnatamente del fatto che:

  • i creditori sono stati informati come richiesto;

  • è stato tenuto debito conto dei crediti insinuati dai creditori;

  • il patrimonio dell'istituto è stato ripartito secondo le prescrizioni rilevanti;

  • la procedura di liquidazione si è conclusa;

  • la società di audit non ha sollevato obiezioni sulla cancellazione dell'istituto e sulla sua liberazione dalla vigilanza.

Oltre a tali conferme, la società di audit deve presentare alla FINMA un rapporto conclusivo sugli accadimenti degni di nota verificatisi dall’ultimo rapporto ordinario. 

 

L’avvenuta cancellazione della banca o della società di intermediazione mobiliare dal registro di commercio deve essere comunicata alla FINMA.

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