Soppressione dell’assoggettamento

Prima che siano liberate dalla vigilanza prudenziale, per le banche e le società di intermediazione mobiliare, nonché per le succursali di banche e le società di intermediazione mobiliare estere vengono adottate diverse procedure. Le rappresentanze di banche e le società di intermediazione mobiliare devono comunicare alla FINMA unicamente la chiusura.

Di seguito vengono descritte le procedure di soppressione dell’assoggettamento alla vigilanza della FINMA per i vari tipi di autorizzazione.

Banche e società di intermediazione mobiliare

Nella procedura di liberazione, l’Assemblea generale deve adeguare gli statuti in modo tale che la destinazione d’uso della società non contempli più alcuna attività soggetta all’obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche o della Legge sugli istituti finanziari, e che nella ragione sociale non compaia più l’espressione «banca» o «società di intermediazione mobiliare». Anche il regolamento di organizzazione e gestione deve essere adeguato di conseguenza.

Pertanto, in linea di principio l’istituto non può più esercitare alcuna attività quale banca o società di intermediazione mobiliare. Restano consentite unicamente le transazioni finalizzate all’estinzione delle posizioni in vista della conclusione dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione. L’istituto è quindi invariabilmente assoggettato alla Legge sulle banche e alla Legge sugli istituti finanziari fino alla liberazione formale dalla vigilanza prudenziale e deve in linea di principio continuare a soddisfare tutti i requisiti del diritto prudenziale.

La tutela dei creditori deve essere garantita per analogia alle disposizioni riguardanti la liquidazione su base volontaria:

  • triplice pubblicazione delle intenzioni di liberazione dalla vigilanza nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Queste pubblicazioni contengono la richiesta a terzi di notificare alla società di audit prudenziale eventuali crediti nei confronti dell’istituto oppure obiezioni contro la liberazione dalla vigilanza;
  • l’istituto deve esporre alla FINMA in che modo intende liquidare l’attività di banca e di società di intermediazione mobiliare e le modalità di realizzazione di tale processo. 

La FINMA libera l’istituto dalla vigilanza prudenziale mediante atto dispositivo, appena risultano liquidati tutti i contratti istitutivi dell’attività quale banca e società di intermediazione mobiliare e soddisfatti o garantiti i crediti insinuati. Preventivamente è necessario che la società di audit prudenziale dell’istituto presenti un bilancio intermedio certificato e confermi che le pubblicazioni nel FUSC sono avvenute in modo conforme, che non si sono verificate insinuazioni dei crediti o che i crediti insinuati sono stati soddisfatti o garantiti, che non sussistono più posizioni degne di protezione, che non viene più esercitata alcuna attività soggetta all’obbligo di autorizzazione e che, di conseguenza, non si possono sollevare obiezioni contro la liberazione dell’istituto dalla vigilanza prudenziale.

Succursali di banche e società di intermediazione mobiliare estere

Nella procedura di chiusura della FINMA, la succursale deve presentare la delibera di chiusura della casa madre ed esporre come intende concludere l’attività esistente. Fondamentale in questa circostanza è la questione di cosa ne sarà dei clienti esistenti, nonché degli attivi e dei passivi disponibili.

Appena sussiste la conferma da parte della società di audit prudenziale che la liberazione dalla vigilanza è stata annunciata nel FUSC, che l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione in Svizzera è stata completamente cessata e che è stato debitamente tenuto conto della tutela dei creditori e degli investitori, la succursale viene liberata dalla vigilanza prudenziale e l’attestazione per la cancellazione dal registro di commercio viene rilasciata.

Rappresentanze di banche e società di intermediazione mobiliare estere

Per liberare una rappresentanza dalla vigilanza della FINMA, è sufficiente che la banca estera o la società di intermediazione mobiliare estera comunichino la soppressione della rappresentanza.

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