Attività estere soggette all’obbligo di comunicazione

Prima che una banca o una società di intermediazione mobiliare avvii l’attività all’estero, deve notificarlo alla FINMA. Questo vale anche in caso di modifiche sostanziali o di cessazione dell’attività.

L’obbligo di comunicazione prima di intraprendere un’attività all’estero garantisce che le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere dispongano di un’organizzazione di una gestione del rischio adeguate, nonché di sufficienti mezzi finanziari per esercitare all’estero l’attività pianificata. Esso consente inoltre alla FINMA di valutare la nuova attività nel quadro della vigilanza su base consolidata e di rispondere a tutte le richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza estere.

Fattori determinanti per una comunicazione

La comunicazione deve avvenire appena un istituto autorizzato intende operare all’estero, sia attraverso la costituzione di una presenza fisica (filiale, succursale, rappresentanza) che mediante l’acquisto o la cessione di partecipazioni qualificate in società estere.

Le comunicazioni devono contenere, fra le altre cose, le seguenti indicazioni:

  • business plan, che descriva in particolare il tipo di attività pianificate e l’assetto organizzativo;
  • nome e indirizzo della sede all’estero;
  • nominativi delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
  • dati sulla società di audit (prudenziale), nonché sulla competente autorità di vigilanza estera.

Comunicazione a seguito di modifiche o cessazione dell’attività

Le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere che operano all’estero hanno l’obbligo di comunicare le circostanze sottostanti:

  • ogni modifica sostanziale dell’attività all’estero;
  • ogni avvicendamento della società di audit (prudenziale) o dell’autorità di vigilanza;
  • la conclusione dell’attività all’estero.
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