Soppressione e fine dell’assoggettamento

La vigilanza prudenziale su una banca o una società di intermediazione mobiliare termina con la conclusione della procedura di esonero o liquidazione richiesta oppure con la fusione. Le rappresentanze di banche e le società di intermediazione mobiliare estere devono unicamente comunicare la rispettiva chiusura alla FINMA.

La fine della sorveglianza da parte della FINMA può avere diverse motivazioni.

  • Nel caso di una fusione l’assoggettamento della banca inglobata termina con l’incorporazione nella banca incorporante. Lo stesso vale per le società di intermediazione mobiliare.
  • Se lo scopo sociale viene modificato in un’attività non soggetta all’obbligo di assoggettamento, è fatta salva la sussistenza delle imprese successivamente all’esonero dalla vigilanza prudenziale.
  • Le banche e le società di intermediazione mobiliare che deliberano la propria liquidazione rimangono assoggettate alla vigilanza della FINMA fino alla radiazione della società. Lo stesso avviene per le succursali di banche e società di intermediazione mobiliare estere la cui casa madre ne deliberi la chiusura.

La soppressione dell’assoggettamento, e quindi l’esonero dei titolari dell’autorizzazione dalla vigilanza prudenziale, avviene sempre solo quando non esistono più crediti degni di protezione e sono stati integralmente adempiuti tutti i principi in materia di tutela dei creditori e degli investitori.


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