Per gestore patrimoniale s’intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente (art. 17 LIsFi). Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali.
I gestori di patrimoni collettivi che gestiscono valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza al di sotto dei valori di soglia (cfr. art. 24 cpv. 2 LIsFi) sono considerati gestori patrimoniali.
Per trustee s’intende chiunque, in base all’atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone. Il trustee gestisce il patrimonio distinto, provvede a salvaguardarne il valore e lo utilizza conformemente allo scopo a cui è destinato.
Gestori patrimoniali e trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA.
I GPI e i trustee che d'ora in poi sottostanno all’obbligo di autorizzazione devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della LIsFi. Entro tre anni dall’entrata in vigore sono tenuti a conformarsi ai requisiti legali e a presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino al momento della decisione di autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un OAD secondo l’articolo 24 della LRD e da esso sorvegliati per quanto concerne il rispetto dei corrispondenti obblighi.
I GPI e i trustee che avviano la loro attività entro un anno dall’entrata in vigore della LisFi devono annunciarsi senza indugio alla FINMA e soddisfare, sin dall’avvio dell’attività, le condizioni per l’autorizzazione, ad eccezione del requisito di affiliazione a un organismo di vigilanza. Al più tardi entro un anno dal momento in cui la FINMA ha autorizzato un organismo di vigilanza, essi devono affiliarsi a tale organismo e presentare un'istanza di autorizzazione. Possono esercitare la loro attività fino alla decisione di autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo l’articolo 24 LRD e da esso sorvegliati per quanto concerne il rispetto dei corrispondenti obblighi.
No. Nel quadro delle consultazioni, il Parlamento ha respinto la disposizione relativa a un possibile grandfathering, ossia deroghe all’obbligo di autorizzazione per i gestori patrimoniali di lunga data.
I GPI e i trustee necessitano di un’autorizzazione della FINMA. Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i GPI e i trustee devono fornire la prova di essere affiliati a un organismo di vigilanza (OA).
Dall’inizio di gennaio 2020 il processo di autorizzazione sarà gestito in via elettronica tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA e prevede essenzialmente tre fasi:
Per accedere alla Piattaforma EHP, i GPI e i trustee dovranno registrarsi. L'operazione unica di registrazione sarà possibile a partire da gennaio 2020 via il sito internet della FINMA. In seguito, attraverso il portale FINMA sarà possibile effettuare il login alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.
I GPI e i trustee che d’ora in poi sottostanno all’obbligo di autorizzazione devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della LIsFi, esclusivamente tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA. A comunicazione avvenuta, entro tre anni dall’entrata in vigore della LIsFi l’istituto deve presentare alla FINMA una richiesta di autorizzazione. La richiesta di autorizzazione consiste in un modulo di richiesta che sarà messo a disposizione sull’EHP e potrà essere compilato direttamente sulla piattaforma.
Prima di poter inoltrare alla FINMA una richiesta di autorizzazione, il GPI o il trustee devono affiliarsi a un OA. A tal fine devono presentare un’apposita richiesta al corrispondente OA. Dopo che la richiesta di autorizzazione e i documenti necessari sono stati integralmente registrati nell’EHP, le informazioni già registrate nell’EHP dalla richiesta di autorizzazione della FINMA possono essere messe a disposizione dell’OA prescelto. L’OA esamina infine se le condizioni per l'affiliazione sono soddisfatte e, in caso di risposta positiva, emette una conferma di affiliazione.
Il GPI o il trustee deve allegare alla conferma di affiliazione a un OA la richiesta di autorizzazione e caricarla sulla piattaforma. Il richiedente può inoltrare la richiesta completa alla FINMA tramite EHP, nel rispetto del termine transitorio di cui all’art. 74 cpv. 2 LIsFi.
L'esame dell'incarto da parte della FINMA inizia al momento della sottomissione della richiesta di autorizzazione. Un primo riscontro riguardo la richiesta viene poi dato alla richiedente al più tardi entro 20 giorni lavorativi. La comunicazione di informazioni e documenti supplementari viene effettuata tramite EHP.
I saggiatori del commercio che a titolo professionale commerciano, direttamente o attraverso una società del gruppo, metalli preziosi bancari necessitano dell’autorizzazione della FINMA. La società che commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti di un’autorizzazione.
Le disposizioni sulle condizioni di autorizzazione per i gestori patrimoniali si applicano per analogia anche ai saggiatori del commercio (cfr. art. 42bis cpv. 3 LCMP).
I saggiatori del commercio che all’entrata in vigore della modifica della LCMP sottostanno, in virtù delle nuove disposizioni di legge, al nuovo obbligo di autorizzazione devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica. Entro due anni dall’entrata in vigore devono adempiere i corrispondenti requisiti e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino al momento della decisione di autorizzazione.
Finora i gestori di valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottostavano alla vigilanza e all’autorizzazione della FINMA come gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Questi istituti non necessitano di una nuova autorizzazione, tuttavia devono adempiere i requisiti previsti dalla legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
I gestori di valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che finora non erano assoggettati alla LICol a causa del mancato raggiungimento dei valori di soglia prescritti dalla LICol necessitano d'ora in poi di un’autorizzazione della FINMA come gestori patrimoniali o GPI (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. a LIsFi).
Essi devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge. Entro tre anni dall’entrata in vigore devono adempiere i requisiti sanciti e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino al momento della decisione di autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un OAD secondo l’art. 24 LRD e da esso sorvegliati per quanto concerne il rispetto dei corrispondenti obblighi.
I gestori patrimoniali di istituti di previdenza, che finora disponevano di un’abilitazione della CAV PP, necessitano, in virtù delle nuove disposizioni di legge, di un’autorizzazione della FINMA come gestori di patrimoni collettivi, se gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che superano complessivamente i 100 milioni di franchi o, nell’ambito della previdenza obbligatoria, più del 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. b LIsFi).
Se questi gestori patrimoniali gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell’ambito della previdenza obbligatoria, al massimo il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. b LIsFi) necessitano, in virtù delle nuove disposizioni di legge, di un’autorizzazione della FINMA come gestori patrimoniali / GPI.
Tutti i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della predetta legge. Entro tre anni dall’entrata in vigore devono adempiere i requisiti sanciti e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino al momento della decisione di autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un OAD secondo l’art. 24 LRD e da esso sorvegliati per quanto concerne il rispetto dei corrispondenti obblighi.
Lo status dei cosiddetti «IFDS» (intermediari finanziari direttamente sottoposti ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 LRD) viene meno in seguito all'adeguamento della LRD avvenuto nel quadro della LIsFi.
Gli IFDS, che al momento dell’entrata in vigore della LIsFi operano come gestori patrimoniali, trustee o saggiatori del commercio, a prescindere dal fatto che soggiacciano alla vigilanza di gruppi della FINMA quali soggetti indipendenti o facenti parte di un gruppo finanziario, necessitano d'ora in poi, dell’autorizzazione corrispondente e sono tenuti a rispettare le disposizioni transitorie summenzionate nella sezione GPI / trustee e saggiatori del commercio.
Gli IFDS che al momento dell’entrata in vigore della modifica delle leggi in materia non operano né come gestori patrimoniali, né come trustee o saggiatori del commercio, devono affiliarsi a un OAD riconosciuto. Devono presentare la domanda entro un anno. Possono proseguire la loro attività fino al momento della decisione in merito.
All’entrata in vigore della LIsFi, gli istituti già autorizzati a esercitare come commercianti di valori mobiliari (ai sensi dell'art. 2 lett. d LBVM) non necessitano di una nuova autorizzazione come società di intermediazione mobiliare. Devono tuttavia adempiere i requisiti sanciti dalla LIsFi entro un anno dalla sua entrata in vigore.
A differenza delle direzioni dei fondi estere, gli istituti finanziari esteri possono istituire succursali e rappresentanti in Svizzera.
Succursale
Secondo l’art. 52 cpv. 1 LIsFi, gli istituti finanziari con sede all’estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un’autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell’istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:
a. gestiscono valori patrimoniali o svolgono l’attività di trustee;
b. esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza;
c. negoziano valori mobiliari;
d. concludono affari; o
e. tengono conti della clientela.
Rappresentanza
Gli istituti finanziari esteri necessitano di un’autorizzazione della FINMA per occupare in Svizzera persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera sono attive per loro diversamente da quanto prevede l’articolo 52 capoverso 1 LISFi, in particolare se queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopo di pubblicità o per altri scopi.Gli istituti che all’entrata in vigore della LIsFi erano già autorizzati a esercitare come direzione del fondo (ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. a LICol) non necessitano di una nuova autorizzazione. Devono tuttavia adempiere i requisiti sanciti dalla LIsFi entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Con l'entrata in vigore della LICol rivista, per gli investimenti collettivi di capitale esteri che in Svizzera vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati viene meno l’obbligo di designare un rappresentante e un ufficio di pagamento. Solo gli investimenti collettivi di capitale esteri che in Svizzera vengono offerti a investitori non qualificati o a investitori qualificati secondo l'art. 5 cpv. 1 LIsFi (clienti privati facoltosi) devono continuare a designare un rappresentante e un ufficio di pagamento in Svizzera.
Per i rappresentanti che rappresentano esclusivamente investimenti collettivi di capitale esteri che in Svizzera vengono offerti solo a investitori qualificati, ma non a clienti privati facoltosi secondo l'art. 5 cpv. 1 LIsFi, con l’entrata in vigore della LSerFi e della LInFi viene meno l’obbligo di autorizzazione e pertanto il rilascio di una licenza da parte della FINMA.
Le persone fisiche che erogano servizi finanziari per conto del loro istituto devono eventualmente iscriversi nel registro dei consulenti.
Le disposizioni della LICol relative ai distributori di investimenti collettivi di capitale vengono abrogate senza essere sostituite. Dopo l’entrata in vigore della LIsFi i rispettivi titolari dell’autorizzazione non sono più assoggettati alla FINMA. Un distributore è tenuto, come tutti gli altri fornitori di servizi finanziari, a osservare le nuove norme di comportamento sancite dalla LSerFi e, in determinate circostanze, deve iscriversi in un registro dei consulenti come consulente alla clientela.
Gli affiliati a un OAD possono rivolgere le loro domande all’OAD corrispondente.
Se avete domande da porre alla FINMA, saremo lieti di aiutarvi. Potete contattarci via mail all’indirizzo FIDLEG-FINIG@finma.ch o per telefono allo +41 31 327 98 88 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.00).