Per poter operare a livello transfrontaliero nel Principato del Liechtenstein, un intermediario assicurativo è tenuto ad adempiere i seguenti requisiti per la registrazione:
incompatibili con l’attività di intermediario assicurativo la cui iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale.
Gli intermediari assicurativi registrati sono tenuti ad adempiere in via permanente i requisiti per la registrazione, notificando alla FINMA entro 14 giorni eventuali modifiche intervenute ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 OS. In particolare, gli intermediari assicurativi registrati sono obbligati a informare la FINMA circa condanne penali passate in giudicato per reati contro il patrimonio di cui agli articoli 137-172ter CP nonché circa la presenza di un attestato di carenza beni (art. 189 cpv. 1 lett. i e k OS).
Laddove gli intermediari assicurativi accettino valori pecuniari di terzi (in particolare ai fini dell’incasso dei premi), in Svizzera essi sono sottoposti alle disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro e devono quindi assoggettarsi alla vigilanza antiriciclaggio tramite l’affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) oppure mediante l’autorizzazione della FINMA quale intermediario finanziario ad essa direttamente sottoposto (IFDS).