Dal 1° gennaio 2020, con l'entrata in vigore della
LIsFi, gli intermediari che operano come gestori patrimoniali, trustee o saggiatori del commercio, in modo autonomo o quale parte di un gruppo finanziario assoggettato alla vigilanza di gruppi della FINMA, necessitano di un'autorizzazione. Essi devono rispettare le disposizioni transitorie vigenti (
informazioni sulla LIsFi).
Gli intermediari finanziari che al momento dell'entrata in vigore delle pertinenti leggi (1° gennaio 2020) non operano né come gestori patrimoniali né come trustee o saggiatori del commercio devono d'ora in poi affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. In conformità alle disposizioni transitorie della Legge sul riciclaggio di denaro, devono presentare la richiesta entro un anno al più tardi. Possono continuare la loro attività fino a che l'organismo di autodisciplina non avrà preso la decisione in merito alla domanda.