La direzione del fondo amministra il fondo di investimento per conto degli investitori e in particolare decide in merito agli investimenti. È soggetta all’obbligo di autorizzazione.
Condizioni per l'autorizzazione
Preventivamente all’esercizio della propria attività, la direzione del fondo necessita dell’autorizzazione della FINMA. Per ottenere tale autorizzazione, la direzione del fondo deve soddisfare i seguenti requisiti (art. 32
LIsFi e 41 segg. OIsFi):
- essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera;
- deve disporre di un capitale minimo;
- il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno tre membri;
- il capitale deve essere suddiviso in azioni nominative;
- deve disporre di un'organizzazione adeguata allo svolgimento dei suoi compiti;
- le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.
Compiti della direzione del fondo
La direzione del fondo amministra autonomamente il fondo di investimento a proprio nome e per conto degli investitori. Più precisamente, la direzione del fondo (art. 34 LIsFi e art. 49 cpv. 1 OIsFi):
- decide in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;
- calcola il valore netto di inventario;
- stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché le distribuzioni di utili;
- esercita tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.
Nell'attività di gestione del fondo di investimento rientrano anche (art. 54 cpv. 1 OIsFi):
- la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
- l'acquisto di partecipazioni in società il cui scopo principale è l'investimento collettivo di capitale;
- la tenuta di conti di quote.
Mutamento dei fatti
Le direzioni dei fondi comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’istituto finanziario deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi in combinato disposto con l'art. 10 OIsFi).
Termine dell'attività subordinata ad autorizzazione
Per interrompere la propria attività, la direzione del fondo deve ottenere la preventiva autorizzazione della FINMA (art. 8 LIsFi), la quale consulterà la società di audit prudenziale affinché possa prendere posizione.
Informazioni e modelli di documenti
I modelli di richiesta sono disponibili sulla piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP della FINMA, nonché i seguenti documenti relativi all'istanza di autorizzazione.
Per accedere alla Piattaforma EHP, i richiedenti dovranno procedere alla cosiddetta auto-registrazione ramite il sito Internet della FINMA. Una volta che l’auto-registrazione è avvenuta ed è stata verificata dalla FINMA, dal portale FINMA sarà possibile effettuare il login alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.
Un modello di richiesta completamente aperto è pure disponibile e serve quale guida. Tale documento serve a dare una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta.