La società di investimento a capitale fisso (
SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni che persegue come scopo esclusivo l'investimento collettivo di capitale, i suoi azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3
LICol e non è quotata in una borsa svizzera.
Condizioni di autorizzazione e di approvazione
Per poter esercitare la propria attività, la SICAF deve ottenere dalla FINMA sia un'autorizzazione come istituto (art. 13 cpv. 2 lett. d LICol) sia l'approvazione dei propri documenti costitutivi, ossia lo statuto e il regolamento di investimento (art. 15 cpv. 1 lett. d LICol). Per le SICAF vigono alcuni requisiti specifici per l'ottenimento dell'autorizzazione e dell'approvazione ai sensi dell'art. 110 segg. LICol in combinato disposto con l'art. 122 segg.
OICol, tra cui:
- un rapporto adeguato tra i fondi propri e il patrimonio complessivo;
- l'indicazione della forma giuridica per esteso o come acronimo (SICAF) nella denominazione sociale;
- azioni interamente liberate;
- divieto di emissione di azioni con diritto di voto privilegiato, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate;
- inclusione nello statuto e nel regolamento di investimento delle disposizioni principali in materia di investimenti, politica di investimento, limitazioni di investimento e ripartizione dei rischi;
- designazione di una banca depositaria;
- designazione di una società di audit;
- gestione esclusiva del patrimonio proprio;
- lo scopo principale deve essere il conseguimento di redditi e/o utili di capitale e non il perseguimento di un'attività imprenditoriale in senso proprio;
- divieto di fornire prestazioni per terzi ai sensi degli artt. 26 e 34 LIsFi;
- conferimento minimo di CHF 500 000 all'atto della costituzione, in azioni interamente liberate in contanti.
A causa dell'impossibilità di scindere l'istituto dal prodotto, lo statuto reca disposizioni concernenti entrambi. Il contenuto dello statuto è disciplinato dall'art. 626 segg.
CO (art. 112 LICol). La SICAF è inoltre tenuta a redigere un regolamento di investimento in cui sono disciplinati nel dettaglio gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti (art. 115 cpv. 1 LICol).
Deroghe all'obbligo di assoggettamento
Il legislatore ha escluso determinate società di investimento dall'ambito di applicazione della LICol. In conformità all'art. 2 cpv. 3 LICol, le società di investimento svizzere costituite come società anonima non sono sottoposte alla legge
- se sono quotate in una borsa svizzera oppure
- se vi possono partecipare esclusivamente azionisti di cui all'art. 10 cpv. 3 e 3ter LICol, e
- se le azioni sono di tipo nominale.
Mutamento delle circostanze
Se mutano le circostanze su cui poggiano l'autorizzazione o l'approvazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA (art. 16 LICol).
Le modifiche apportate agli statuti, al regolamento di investimento e al regolamento di organizzazione devono essere sottoposti all’approvazione risp. all’autorizzazione della FINMA (art. 14 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 7 lett. a OICol). Le modifiche sostanziali degli statuti e del regolamento di investimento, decise dall'assemblea generale della SICAF e approvate dalla FINMA, sono pubblicate negli organi di pubblicazione (art. 126 OICol). La FINMA accerta la conformità delle modifiche alle disposizioni di legge.
Le modifiche in conformità all’art. 15 cpv. 1 e 3 OICol devono essere comunicate senza indugio alla FINMA. La FINMA accerta la conformità delle modifiche alle disposizioni di legge.
Informazioni e modelli di documenti
Sono disponibili i seguenti documenti: