Sviluppi nel settore fintech

Il 2018 è stato caratterizzato da un elevato numero di richieste inoltrate alla FINMA nel settore fintech. La guida pratica sulle ICO pubblicata il 16 febbraio 2018 ha avuto grande risonanza a livello non solo nazionale, ma anche internazionale.

Il 2018 è stato l’anno della tecnologia blockchain. Il primo semestre è stato all’insegna delle richieste di emissione di token basati sulla blockchain (mercato primario). Nel secondo semestre la FINMA ha trattato in maniera crescente anche domande sul commercio secondario di prodotti basati sulla tecnologia blockchain. Inoltre, si è occupata di altre questioni afferenti all’ambito della tecnofinanza.

Richieste concernenti le initial coin offering (ICO)

La Svizzera è diventata una piazza mondiale privilegiata per l’esecuzione di initial coin offering (ICO). Nel quadro di un’ICO, gli investitori trasferiscono mezzi finanziari (generalmente sotto forma di criptovalute) al relativo organizzatore. In cambio ottengono coin o token basati sulla tecnologia blockchain, creati e salvati a livello decentralizzato su una nuova blockchain oppure, mediante un cosiddetto smart contract, su una blockchain esistente. Attualmente non esistono requisiti normativi specifici inerenti alle ICO, ma vi sono diversi punti di contatto tra le ICO e il vigente diritto in materia di mercati finanziari. Con la sua interpretazione della vigente legislazione sui mercati finanziari la FINMA consente l’uso di tecnologie innovative.

Allo stesso tempo la FINMA mette in guardia gli investitori dai rischi legati alle ICO (cfr. in particolare la Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017 del 29 settembre 2017). I token acquistati nell’ambito di un’ICO sono soggetti a una forte volatilità dei prezzi. Trovandosi molte ICO ancora a uno stadio iniziale, persistono numerose incertezze sui progetti da finanziare e da realizzare. La FINMA non può escludere che le attività legate alle ICO celino intenti fraudolenti. Essa non tollera condotte fraudolente o abusive né l’elusione del quadro normativo, e all’occorrenza adotta le necessarie misure.

Essendo le ICO strutturate in modo assai eterogeneo, occorre valutare caso per caso quali leggi in materia di mercati finanziari siano applicabili. Con la guida pratica pubblicata il 16 febbraio 2018, la FINMA ha definito le informazioni minime necessarie per il trattamento delle richieste di assoggettamento riguardanti progetti ICO e i principi in base ai quali vengono fornite le risposte. Per presentare la guida pratica, la FINMA ha organizzato tavole rotonde a Zugo, Ginevra e Lugano, facendo per quanto possibile chiarezza sull’applicazione del diritto vigente affinché i partecipanti al mercato interessati possano orientarsi rapidamente e con facilità, e chiarire in ampia misura in modo autonomo le questioni inerenti al diritto in materia di vigilanza. La FINMA è disposta a fornire ai partecipanti al mercato che desiderano avviare un’attività un parere preliminare sui progetti di ICO concreti. La FINMA ha trattato la maggior parte delle circa 155 richieste dettagliate di assoggettamento di ICO pervenutele nel 2018. Come specificato nella guida pratica, la FINMA distingue tre tipi di token: token di pagamento, token di utilizzo e token d’investimento.

  • La categoria «token di pagamento» (come le criptovalute) comprende token che, effettivamente o nelle intenzioni dell’organizzatore, sono accettati come mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure sono finalizzati al trasferimento di denaro e valori. L’emissione di token di pagamento è soggetta in linea di principio alle prescrizioni della LRD.
  • La FINMA definisce «token di utilizzo» quelli che permettono di accedere a un’utilizzazione o a un servizio digitale, e che sono basati sull’utilizzo di un’infrastruttura blockchain. L’emissione di token di utilizzo non è soggetta all’obbligo di autorizzazione se, al momento dell’emissione, l’utilizzazione o il servizio digitale è pienamente funzionante.
  • La categoria «token d’investimento» comprende i token che costituiscono valori patrimoniali. Questi token possono costituire, in particolare, un credito nei confronti dell’emittente ai sensi del diritto delle obbligazioni oppure un diritto societario ai sensi del pertinente diritto. Secondo la funzione economica, il token rappresenta quindi un’azione, un’obbligazione o uno strumento finanziario derivato. L’emissione propria di token d’investimento qualificabili come valori mobiliari non necessita dell’autorizzazione della FINMA, ma è soggetta agli obblighi di pubblicazione di un prospetto sanciti dal CO.

Esistono anche token ibridi, ovvero qualificabili allo stesso tempo come token di utilizzo e di pagamento.

Servizi wallet

In ambito blockchain, token e coin vengono gestiti e trasmessi mediante applicazioni software (wallet). Questi wallet vanno intesi sostanzialmente come un portafoglio digitale con il quale gli utenti possono conservare i loro criptovalori patrimoniali o attivare trasferimenti. Ogni trasferimento deve recare come firma la chiave privata (private key) del titolare del token. Esistono due tipi di fornitori di wallet: custody wallet e non-custody wallet.

I fornitori custody wallet custodiscono e gestiscono le private key dei clienti e, custodendole, hanno la facoltà di disporre in modo diretto sui valori patrimoniali di terzi affidatigli, erogando quindi un servizio per il traffico dei pagamenti. Il servizio per il traffico dei pagamenti erogato a titolo professionale sottostà alla Legge sul riciclaggio di denaro. Sorgono inoltre questioni afferenti al diritto bancario. In conformità all’attuale prassi della FINMA, non è necessaria a condizioni rigorose un’autorizzazione a operare come banca se le valute virtuali sono custodite separatamente per ogni cliente sulla blockchain e possono essere attribuite al singolo cliente in qualsiasi momento.

Nel caso dei fornitori non-custody wallet, i clienti hanno un accesso esclusivo alle loro private key. Questo tipo di fornitori non ha dunque la facoltà giuridica o fattuale di disporre sui valori patrimoniali di terzi. Secondo il diritto vigente e gli standard internazionali, questi fornitori non sono assoggettati alla Legge sul riciclaggio di denaro.

Piattaforme di negoziazione negli ambienti blockchain

Se una piattaforma di negoziazione intende negoziare, oltre a token di pagamento e di utilizzo, anche token d’investimento, è probabile che questi siano considerati valori mobiliari ai sensi della Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi). Il commercio di valori mobiliari sulla piattaforma è regolamentato dalla LInFi. Diversi progetti fintech attualmente in fase di realizzazione hanno come obiettivo la creazione di piattaforme di negoziazione che consentano lo scambio di valori mobiliari tra diversi utenti (commercio multilaterale), senza margine di discrezionalità del gestore della piattaforma di negoziazione nel riunire domanda e offerta (commercio secondo regole non discrezionali). Conformemente alla LInFi, per il commercio di questi valori mobiliari le piattaforme necessitano di un’autorizzazione a operare come borsa o come sistema multilaterale di negoziazione. Secondo il diritto vigente, possono essere ammessi come partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione esclusivamente istituti regolamentati, ma non persone private. I sistemi organizzati di negoziazione consentono invece il commercio bilaterale o multilaterale di valori mobiliari secondo regole discrezionali. Possono essere gestiti da banche o commercianti di valori mobiliari e, a differenza delle borse e dei sistemi multilaterali di negoziazione, possono ammettere come partecipanti anche clienti privati.

Le piattaforme di negoziazione riuniscono domanda e offerta del mercato dei token, ad esempio in un order book. Le cosiddette piattaforme di negoziazione centralizzate gestiscono su wallet propri gli averi della clientela in criptovalute e hanno accesso alle loro private key. Spesso custodiscono in maniera duratura fondi dei clienti in valute statali o in criptovalute. I mezzi di pagamento accettati (legali e crittografici) costituiscono in alcuni casi depositi del pubblico e necessitano dunque, conformemente al diritto vigente in materia di vigilanza, di un’autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche.

Le piattaforme di negoziazione decentralizzate non gestiscono wallet per la loro clientela. Pertanto, solo in alcuni casi presentano punti di contatto con il diritto bancario, ad esempio nell’utilizzo di smart contract con funzione di liquidazione o rimborso. Se hanno facoltà di disporre sui valori patrimoniali negoziati, ad esempio potendo autorizzare o bloccare transazioni o ordini, sono assoggettate alla Legge sul riciclaggio di denaro.

Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha approvato l’inserimento nella Legge sulle banche di disposizioni per la promozione dell’innovazione e creato una nuova categoria di autorizzazione (autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza) per gli istituti che accettano depositi del pubblico fino alla soglia di CHF 100 milioni, senza gestire operazioni attive, vale a dire senza investire i depositi del pubblico né corrispondere interessi sugli stessi. Il Consiglio federale ha concretizzato i presupposti per l’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza nel quadro di una revisione parziale dell’Ordinanza sulle banche. A differenza dell’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza, lo spazio non regolamentato della cosiddetta sandbox è in vigore già dall’agosto del 2017. Nell’ambito delle deroghe sandbox, i depositi del pubblico fino a un milione di franchi svizzeri possono essere accettati senza autorizzazione da parte della FINMA, tenendo conto degli obblighi sanciti dalla Legge sul riciclaggio di denaro e della necessità di affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD).

Lo scopo della nuova autorizzazione è promuovere modelli commerciali innovativi. È nella natura di questo spirito innovativo che l’autorizzazione non sia orientata a un particolare modello commerciale statico. In linea di principio la nuova forma di autorizzazione può essere applicata a tutti i modelli commerciali che implicano l’accettazione di depositi del pubblico. In base alla strutturazione del modello commerciale, l’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza viene tenuta in considerazione anche per gli offerenti di servizi concernenti il traffico dei pagamenti o i custodi di criptovalute o piattaforme di crowdlending. La strutturazione orientata ai principi dell’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza rispecchia l’approccio normativo della Svizzera. La FINMA ha pubblicato sul suo sito internet una guida che illustra i requisiti relativi alle domande di autorizzazione, per consentirne l’elaborazione più celere possibile.

(Dal Rapporto annuale 2018)

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