Mediante la stesura del rapporto «In che modo gli investitori possono tutelarsi da offerenti di servizi finanziari che operano in modo non autorizzato», la FINMA persegue tre obiettivi:
Chi investe denaro, si attende un rendimento. Ma non esistono investimenti privi di rischi.
Già da diverso tempo, molte categorie di investimenti non generano praticamente più alcun rendimento. Nel contesto della persistente fase storica di bassi tassi di interesse, gli investitori sono dunque particolarmente esposti alla tentazione di affidare il proprio denaro a offerenti che promettono rendimenti nettamente più cospicui. Tuttavia, quanto più elevato è il rendimento, tanto maggiori sono, di regola, anche i rischi. Molto spesso dietro a rendimenti estremamente allettanti si celano offerenti poco seri. In pratica: quanto più elevati sono i rendimenti promessi, tanto più gli investitori devono analizzare accuratamente le offerte e i rispettivi offerenti prima di procedere all’investimento.
Nella maggior parte dei casi, gli investitori perdono il loro denaro quando affidano i propri capitali a imprese che operano in maniera illegale. Ciò avviene perlopiù sotto forma di prestiti oppure mediante la vendita di azioni prive di valore. Gli offerenti illegali e soprattutto i truffatori sono assai ingegnosi ed escogitano continuamente nuovi modelli operativi per poter estorcere denaro agli investitori. Due esempi estrapolati dall’attività pratica della FINMA (i nomi sono fittizi) illustrano i raggiri compiuti da fornitori di servizi finanziari sfrontati e senza scrupoli a danno degli investitori.
Le centrali geotermiche usate come esca: la pubblicità ingannevole di XYZ Crash SAXYZ Crash SA ha presumibilmente investito in progetti di costruzione di centrali geotermiche in Germania. Per attirare soprattutto gli investitori tedeschi, la ditta si è avvalsa di numerosi intermediari e ha condotto costose campagne pubblicitarie, promuovendo l’iniziativa su siti Internet allestiti a regola d’arte. Ai potenziali investitori era stato promesso un rendimento molto elevato. XYZ Crash SA ha pertanto accettato somme di denaro dell’ordine dei milioni di franchi svizzeri provenienti dalla Svizzera. Gli investitori hanno però perso tutti i capitali investiti, perché i loro investimenti si sono rivelati privi di valore. XYZ Crash SA ha continuato a garantire che la prima centrale elettrica sarà collegata alla rete nel 2013. Gli investitori che hanno riposto la loro fiducia in XYZ Crash SA hanno investito valori di riscatto che spettavano loro in ragione di contratti previdenziali e contratti di risparmio edilizio. XYZ Crash SA aveva promesso agli investitori che il rendimento ottenuto alla scadenza del contratto si sarebbe moltiplicato. Complessivamente XYZ Crash SA ha accettato più di 50 milioni di franchi da più di 4000 investitori. Diversamente da quanto promesso nella strategia d’investimento, gran parte di tale denaro è confluito in una filiale che ha trasferito a una società terza 10 milioni di dollari statunitensi sotto forma di un prestito non garantito. In seguito a una complessa procedura d’indagine in Svizzera e all’estero, la FINMA ha dovuto liquidare diverse società in Svizzera, fra cui XYZ Crash SA, in quanto aveva accettato denaro dei clienti senza disporre della necessaria autorizzazione. Nei confronti dei principali responsabili di XYZ Crash SA la FINMA ha imposto un divieto di pubblicità che è stato pubblicato per cinque anni sul sito Internet della FINMA. |
Le macchinazioni di Main Capital SolutionsHenning Blechschmid, il proprietario di Main Capital Solutions, aveva acquistato, mediante una propria società ubicata sul territorio britannico d’oltremare delle Bermuda, azioni di diverse imprese di piccole dimensioni e le aveva poi rivendute a investitori tramite una società istituita appositamente a tale scopo. Gli investitori tuttavia non sapevano che Blechschmid vendeva loro le azioni a un prezzo molto più elevato rispetto a quello da lui pagato, sebbene nei contratti fosse stato pattuito che essi avrebbero pagato le azioni al relativo prezzo di acquisto e che a Blechschmid sarebbe spettata unicamente una partecipazione del 20 per cento sul guadagno netto dell’investimento. Quando la truffa è naufragata, il Ministero pubblico di Zurigo ha condotto un procedimento penale nei confronti di Blechschmid e bloccato i valori patrimoniali ancora disponibili. In questo caso la FINMA ha potuto basarsi sugli atti che il Ministero pubblico aveva sequestrato durante una perquisizione nella sede della Main Capital Solutions a Zurigo. È emerso subito chiaramente che la società con sede alle Bermuda non operava dallo Stato caraibico, bensì, di fatto, dagli uffici della Main Capital Solutions a Zurigo. Quest’ultima esercitava dunque, insieme alla società con sede alle Bermuda, un’attività quale ditta di emissione a partire dalla Svizzera. La società ha così accettato investimenti nell’ordine di 60 milioni di franchi da circa 30 persone. La FINMA ha disposto la liquidazione delle società. Essendo insolventi e in una situazione di sovraindebitamento, la FINMA ha aperto una procedura di fallimento, vietando inoltre al proprietario Henning Blechschmid l’esercizio di qualsiasi attività soggetta all’obbligo di autorizzazione. Il divieto è stato pubblicato sul sito Internet della FINMA per un periodo di cinque anni. |
Ci sono numerosi esempi di società che, mediante offerte apparentemente allettanti e presunti rendimenti da sogno, hanno indotto gli investitori a investire. Non si finirà mai di mettere in guardia da offerte troppo vantaggiose per essere vere. In molti casi si tratta di sistemi piramidali o di scenari analoghi di appropriazione indebita e truffa, che promettono rendimenti molto elevati. Spesso all’inizio – per instaurare fiducia – i rendimenti vengono perfino versati, ma alla fine le somme investite non vengono più restituite. Quando il caso diventa di dominio pubblico e viene portato alla conoscenza delle autorità, i patrimoni sono stati ormai dissipati e gli investitori non possono fare altro che constatare la perdita di gran parte dei capitali da essi investiti. A questo punto spetta alle autorità competenti stabilire se sussistono gli estremi per perseguire penalmente i responsabili.
La vendita di azioni prive di valore è sempre architettata secondo schemi simili.
Di che tipo di società si tratta in genere?
La FINMA riceve continuamente segnalazioni di vendite, attuate con metodi aggressivi, di azioni prive di valore emesse da presunte aziende start-up. In molti casi si tratta di società che apparentemente operano in settori particolarmente promettenti come quello delle energie alternative (energia eolica e solare), delle materie prime (miniere d’oro, petrolio, ecc.) o delle tecnologie mediche.
Per quanto riguarda il prezzo d’acquisto e la commissione, di quali aspetti occorre tenere conto?
Il prezzo d’acquisto delle azioni (prive di valore) è solitamente elevato rispetto al loro valore nominale. Inoltre, in genere i venditori addebitano anche una commissione salata.
In che modo vengono raggirati i potenziali investitori?
Le azioni prive di valore vengono ampiamente pubblicizzate e commercializzate. Spesso i potenziali acquirenti vengono assillati telefonicamente, pesantemente manipolati e spinti all’acquisto. In molti casi, gli operatori telefonici lavorano da call center ubicati all’estero. Mediante queste cosiddette «cold calling» viene per esempio pubblicizzato un prossimo ingresso in Borsa, che dovrebbe determinare un rialzo del valore dell’azione di un dato fattore x. A tale scopo vengono presentati siti Internet allestiti a regola d’arte o costosi opuscoli patinati, che alcuni investitori interpretano erroneamente come un indice di serietà della società.
Dove va a finire il denaro investito?
Nella maggior parte dei casi si tratta per lo più di vuoti pacchetti azionari di società che non sono mai state operative. Il denaro incassato è di norma immediatamente prelevato dalle società che, dopo un certo periodo, vengono poste in liquidazione. L’esperienza ha dimostrato che ne consegue una perdita totale per gli investitori.
I truffatori sono consegnati alla giustizia?
Chi regge segretamente i fili di tale raggiro, spesso da un Paese estero, agisce di norma tramite un prestanome. Per questo motivo è difficile intentare una causa ai sensi del diritto in materia di vigilanza e penale.
In che modo gli investitori possono tutelarsi da decisioni di investimento sbagliate?
Sebbene una società possa vendere azioni proprie, per molte altre attività nel settore della compravendita di azioni è necessaria un’autorizzazione della FINMA. Spesso di primo acchito gli investitori non sono in grado di stabilire il confine tra la vendita di azioni non soggetta all’obbligo di autorizzazione e quella che invece prevede tale obbligo. Pertanto, si raccomanda a chi intende acquistare azioni di imprese start-up sconosciute di informarsi accuratamente sulla società in questione. Un primo riscontro lo si ottiene consultando il registro di commercio. La modifica frequente del nome della società e della sede oppure numerosi aumenti di capitale mediante azioni con un valore nominale molto basso (le cosiddette «penny stock») possono essere campanelli d’allarme. È inoltre opportuno verificare il bilancio dell’impresa e appurare se il corso delle azioni può realisticamente corrispondere a un effettivo valore aziendale.
Spesso le azioni quotate e quelle non quotate in borsa vengono confuse.
Non di rado le azioni non quotate vengono vendute nel cosiddetto mercato fuori borsa. Le azioni negoziate al di fuori del sistema borsistico tedesco non sono però sottoposte alla sorveglianza della borsa. I prezzi di queste azioni possono variare in maniera estremamente rapida e marcata, soprattutto se si tratta di penny stock con un valore nominale dell’ordine di pochi centesimi. Spesso, dopo un crollo del corso dei cambi, tali azioni non possono più essere rivendute.
Il numero di valore di un titolo di per sé non fornisce alcuna garanzia.
Il valore è un numero di identificazione inequivocabile che in Svizzera viene attribuito dalla SIX Financial Information per identificare i titoli e gli strumenti finanziari. Tuttavia, il valore attesta solo l’esistenza del titolo corrispondente, ma non garantisce né la serietà né il valore intrinseco di un prodotto. Anche un fondo d’investimento domiciliato alle Isole Cayman o ad Antigua e non autorizzato in Svizzera può essere dotato di un numero di valore svizzero, ma ciò non garantisce che le corrispondenti quote di fondi possano poi essere rivendute.
Nel caso di società che apparentemente operano nel settore dei metalli preziosi si raccomanda la massima cautela: non è tutto oro quello che luccica!
Per gli investitori è difficile accertare se dietro ai titoli della società in questione vi sia una concreta attività commerciale. Internet è indulgente e alcune aziende non mantengono ciò che l’attraente sito Internet promette. È difficile verificare la serietà di giacimenti minerari e miniere ubicati in Paesi geograficamente lontani. Spesso società poco raccomandabili offrono anche oro o platino oppure titoli su questi metalli preziosi. Tuttavia, una volta conclusa la compravendita, i metalli preziosi, che agli occhi di molti investitori sono ancora sinonimo di sicurezza, non vengono consegnati.
Molti offerenti fanno consapevolmente leva sulla coscienza ecologica dei potenziali investitori.
Piantagioni di alberi in Sud America o Romania, parchi eolici in Polonia: il ventaglio di investimenti sostenibili è ampio. I fornitori speculano sull’intenzione di molti investitori di operare un investimento responsabile dal punto di vista ecologico.
In parole povere, se prendiamo l’esempio della piantagione di alberi, l’obbligo di autorizzazione dell’attività dipende in particolare dalla possibilità di assegnare al cliente un numero ben definito di alberi a titolo di proprietà, i quali in caso di fallimento del fornitore possono essere scorporati a favore degli investitori. Qualora non sia possibile assegnare nessun bene all’investitore, può trattarsi di un servizio o di un prodotto finanziario soggetto all’obbligo di autorizzazione. È difficile per gli investitori valutare questo aspetto nei singoli casi. In caso di dubbio, per sapere con certezza se una data impresa è autorizzata o meno, gli investitori possono contattare la FINMA (questions@finma.ch).
I servizi di risanamento del debito si rivelano spesso una soluzione fittizia in un contesto di difficoltà finanziarie.
Sul mercato finanziario viene offerta la possibilità di risanamenti privati dei debiti, per i quali è però preventivamente richiesto il versamento di un cospicuo importo a titolo di acconto. I crediti promessi destinati all’estinzione dei debiti non vengono tuttavia mai erogati. In questi casi è consigliabile rivolgersi ai competenti consulenti cantonali e non stipulare contratti con società private di risanamento del debito.
La FINMA constata con sempre maggiore frequenza siti Internet contraffatti di imprese autorizzate.
Sono sempre più frequenti i casi di siti web «clonati», che divergono solo in minima parte dalla pagina Internet della vera impresa. Per i siti web di imprese che fanno riferimento a un’autorizzazione rilasciata dalla FINMA è pertanto opportuno verificare se si tratta del sito Internet originale della società o di una copia. Potrebbe trattarsi di un operatore finanziario non autorizzato che utilizza il nome dell’impresa in modo fraudolento. Le informazioni di contatto (numero di telefono e indirizzo e-mail) o l’indirizzo URL consentono di identificare un sito Internet clonato. In questo modo gli investitori possono tutelarsi da un’eventuale truffa.
A volte gli investitori danneggiati passano dalla padella alla brace: disperati per la loro perdita finanziaria, s’infilano immediatamente in un altro caso di frode.
Alcuni operatori finanziari fanno leva sul fatto che gli investitori già incappati in una truffa sperano di recuperare il denaro perso. Occorre agire con la massima cautela quando qualcuno si avvicina a una vittima di frode e finge di sapere in che modo può riparare le sue perdite. Pare che in rete circolino elenchi con i nominativi delle vittime sul mercato, venduti a nuovi truffatori. Gli investitori che hanno già subito perdite abboccando a offerte di questo tipo vengono in genere raggirati una seconda volta e portati a sborsare ulteriore denaro, a scambiare le azioni senza valore o le criptovalute con altri prodotti allettanti o a pagare commissioni per servizi che alla fine non vengono forniti.
Le offerte che promettono rapidi profitti comportano solitamente rischi elevati. È il caso anche delle opzioni binarie.
Le piattaforme sulle quali sono negoziate le cosiddette opzioni binarie attirano gli investitori in quanto viene promesso un rapido profitto a fronte di un basso capitale iniziale. Le opzioni binarie speculano sul fatto che un sottostante (come il corso di un’azione, di un indice o di una valuta) raggiunga, a breve termine, un valore superiore o inferiore allo strike price alla scadenza del contratto. Oltre ad alcuni fornitori seri, anche molte pecore nere si stanno muovendo in questo mercato. La maggior parte dei fornitori di opzioni binarie sono domiciliati all’estero e non tutti sono autorizzati e controllati nel loro paese d’origine. Si consiglia pertanto di esaminare sempre con la massima attenzione e con congruo anticipo i fornitori interessati. Per evitare perdite, è opportuno esaminare scrupolosamente se un impegno finanziario corrisponde al proprio profilo di rischio finanziario.
Non di rado i clienti vengono incoraggiati a reclutare altri clienti. In tal modo, possono essere inconsapevolmente perseguibili penalmente.
In un momento in cui la comunicazione attraverso i social network sta acquisendo importanza, anche i fornitori di servizi finanziari poco raccomandabili si avvalgono di questi canali. I sistemi di marketing in cui gli investitori reclutano altri potenziali investitori attraverso i social media e le reti personali o tramite roadshow richiamano l’attenzione sulle relative offerte vengono esaminati criticamente da tutte le autorità di vigilanza. Spesso gli offerenti di servizi finanziari non autorizzati utilizzano tali opportunità di comunicazione per divulgare la loro offerta e conquistare rapidamente molti sostenitori. Gli investitori devono sempre essere consapevoli del fatto che tali offerte possono essere la spia di un sistema piramidale. Spesso sono solo i primi partecipanti a beneficiarne, gli altri restano a mani vuote o perdono il denaro investito. È inoltre consigliabile chiarire in quali rischi di natura penale si può incorrere personalmente se si reclutano altri investitori che potrebbero subire una perdita economica.
Il ventaglio delle pratiche ingannevoli è ampio e viene continuamente perfezionato e adeguato ai nuovi standard tecnologici. In tutti questi casi vale la stessa regola: in caso di dubbio è meglio stare alla larga da questo tipo di affari e offerte!
È sempre più diffuso l’acquisto di beni su Internet. A questo commercio si aggiunge ora anche il flusso di denaro virtuale: le criptovalute sono a dir poco proliferate.
Da diverso tempo i flussi di denaro non scorrono più esclusivamente attraverso i canali convenzionali, come emittenti di carte di credito o fornitori specializzati di servizi di pagamento (Paypal, ecc.). Di recente hanno visto la luce anche le cosiddette valute virtuali (p. es. bitcoin o ether). Il commercio con criptovalute funziona a livello decentrale e indipendentemente da istituzioni statali e banche. I bitcoin possono per esempio essere scambiati su apposite borse contro valute reali come euro o dollari
Rischi di truffa, perdita e riciclaggio di denaro assai elevati nel commercio di valute virtuali
La peculiarità dei bitcoin consiste nel fatto che un’identificazione dei partner commerciali è possibile solo mediante specifici provvedimenti tecnici. In ragione di tale anonimato i bitcoin svolgono dunque un ruolo fondamentale per le attività dell’economia sommersa. I pagamenti effettuati mediante i bitcoin non possono essere revocati: il denaro erroneamente versato non può essere riaccreditato per il tramite di un’istanza centrale. Inoltre, se l’utente non conosce il proprio partner commerciale o se quest’ultimo non può essere identificato, in caso di problemi non è possibile contattare o citare in giudizio il venditore di tali valute virtuali. Per di più, il corso delle monete virtuali subisce forti oscillazioni. Per le ragioni sopraesposte si può quindi affermare che, complessivamente, nel commercio con valute virtuali da parte di commercianti non autorizzati i rischi di truffa, perdita e riciclaggio di denaro sono assai elevati.
Le norme del diritto in materia di vigilanza
Il diritto in materia di vigilanza non sancisce concrete disposizioni in materia di valute virtuali. Tuttavia, a seconda del modello operativo, il commercio con i bitcoin (o con un’altra valuta virtuale) può sottostare all’obbligo di autorizzazione.
Le imprese con modelli operativi che comprendono l’acquisto e la vendita a titolo professionale di valute virtuali contro mezzi di pagamento legali oppure offrono piattaforme per lo scambio o il commercio di valute virtuali sono pertanto assoggettate alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Tali imprese devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto dalla FINMA.
Se vengono accettate valute virtuali con la promessa di restituirle in un secondo momento, potrebbe essere necessaria anche un’autorizzazione a operare come banca. In questo caso, in linea di principio si applicano le stesse norme che vigono per l’accettazione di valute nazionali. Anche le valute virtuali possono costituire depositi del pubblico.
Attenzione al marketing piramidale contestuale alle valute virtuali
Negli ultimi tempi la FINMA ha sottoposto a una sorveglianza più serrata le imprese che offrono agli investitori l’acquisto di una (propria) valuta virtuale prospettando loro ingenti guadagni, come quelli conseguiti o talvolta promessi dal mercato dei bitcoin. Spesso queste valute virtuali sono inserite in un cosiddetto sistema di marketing piramidale: se in tale sistema l’investitore A acquisisce i nuovi investitori B e C, riceverà le rispettive commissioni. Se, a loro volta, gli investitori B e C reclutano altri investitori, oltre agli investitori B e C anche l’investitore A beneficerà di questo sistema piramidale. Di norma, tuttavia, non è sempre possibile ricostruire con precisione il funzionamento di questo modello operativo. A differenza dei bitcoin, ad esempio, spesso le valute virtuali offerte non sono gestite a livello decentralizzato. Se le imprese che offrono tali valute assumono a titolo professionale obblighi di rimborso (condizionali) nei confronti degli investitori, necessitano di un’autorizzazione da parte della FINMA ai sensi della Legge sulle banche. Può altresì configurarsi un assoggettamento dell’attività alla LRD. La FINMA raccomanda pertanto di valutare attentamente un investimento in valute virtuali e di effettuarlo soltanto se il modello operativo dell’offerente è realmente comprensibile e intelligibile. È possibile che gli impostori puntino a sfruttare l’euforia collettiva suscitata dalle valute virtuali.
Sotto la spinta dell’euforia suscitata dalle criptovalute e dalla correlata tecnologia blockchain, si è sviluppato un nuovo tipo di finanziamento aziendale che utilizza le ICO. Gli investimenti in tali ICO sono associati a rischi elevati per gli investitori, i quali possono perfino subire una perdita totale.
Le initial coin offering (ICO) o i token generating event consentono di raccogliere, in forma digitale, capitale per scopi imprenditoriali sulla base della tecnologia blockchain. Il concetto di ICO si fonda su quello di IPO (initial public offering). Mentre in un’offerta pubblica di acquisto in borsa l’investitore acquista azioni e quindi anche partecipazioni in un’impresa o riceve diritti di voto, di norma ciò non avviene nel caso delle ICO. Come contropartita, i finanziatori che versano gli importi generalmente in valute virtuali ricevono «coin» o «token» basati su blockchain, che presentano una correlazione diretta con un determinato progetto o con l’impresa dell’organizzatore di ICO.
La struttura concreta delle ICO si differenzia fortemente nel singolo caso sotto il profilo tecnico, funzionale ed economico, rendendo quindi impossibile categorizzare in modo onnicomprensivo se e per quale modello vi sia l’obbligo di assoggettamento ai sensi delle leggi sui mercati finanziari. Inoltre, spesso per gli investitori è difficile giudicare in che modo i fondi investiti vengono realmente utilizzati dall’organizzatore di ICO e quale tecnologia o scopo aziendale essi servono a finanziare.
Gli investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che investire in un’ICO è altamente speculativo. Non sempre le informazioni sui rendimenti e sull’andamento previsto dei corsi dei coin o dei token emessi sono affidabili. Inoltre, la FINMA non può escludere che le attività ICO, in particolare alla luce degli attuali sviluppi di mercato, vengano attuate con finalità fraudolente.
Per quanto riguarda la classificazione giuridica delle ICO, la FINMA ha pubblicato un’apposita guida pratica.
La FINMA constata che gli organizzatori di raccolte di fondi e gli investitori si avvalgono sempre più frequentemente delle piattaforme online anziché delle banche autorizzate.
Le cosiddette piattaforme di crowdfunding in Internet costituiscono una rete d’intermediazione privata tra gli organizzatori di raccolte di fondi e gli investitori: i primi indicano sulla piattaforma il progetto a cui i fondi sono destinati e l’importo desiderato, nonché l’ammontare degli interessi che sono disposti a corrispondere. Chi intende investire alle condizioni esposte, può presentare un’offerta tramite la piattaforma.
Le piattaforme di crowdfunding sono soggette all’obbligo di autorizzazione?
Poiché il ventaglio delle strutture delle piattaforme di crowdfunding è assai diversificato, non si può stabilire in via generale se tali piattaforme siano o meno soggette all’obbligo di autorizzazione. La FINMA deve esaminare singolarmente ogni modello operativo. Se il denaro procacciato tramite una piattaforma non viene gestito a livello centrale tramite i conti del gestore della piattaforma (pooling), bensì effettivamente solo veicolato, in linea di principio il gestore della piattaforma non è assoggettato all’obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari. Devono prestare attenzione coloro che accettano denaro per il tramite di una piattaforma di crowdfunding (p.es. i mutuatari) senza osservare i requisiti sanciti dall’Ordinanza sulle banche (OBCR), poiché tale attività può implicare l’obbligo di autorizzazione da parte della FINMA (in particolare ai sensi della Legge sulle banche). Il 1° agosto 2017 è entrata in vigore la versione sottoposta a revisione dell’Ordinanza sulle banche, che introduce agevolazioni anche per il crowdfunding. Il termine per il trasferimento dei depositi è ora stato esteso a 60 giorni, a vantaggio delle piattaforme (prima erano al massimo 7 giorni lavorativi). Inoltre, se sono soddisfatte determinate condizioni, le imprese possono accettare senza obbligo di autorizzazione depositi fino a un valore di soglia di un milione di franchi, indipendentemente dal numero di depositanti.
Gli investitori devono tuttavia essere consapevoli del fatto che agiscono a proprio rischio e pericolo. Essi trasferiscono somme di denaro secondo il diritto privato, la cui remunerazione e il cui rimborso dipendono dalle intenzioni e dalla situazione finanziaria del destinatario dei fondi. Per questa ragione gli investitori devono informarsi accuratamente sui propri partner contrattuali.
Dal 2008 tutti i commercianti di divise con sede in Svizzera devono disporre di un’autorizzazione bancaria per l’esercizio della loro attività.
Tutti i commercianti hanno avuto più di un anno di tempo per sospendere la propria attività commerciale o inoltrare alla FINMA una domanda di autorizzazione. Poiché la trafila per il rilascio di un’autorizzazione bancaria è piuttosto lunga, la maggioranza dei commercianti di divise operativi in Svizzera ha cessato completamente la propria attività. È tuttavia aumentato il numero di rimostranza di clienti inoltrate alla FINMA concernenti commercianti esteri di divise che offrono i loro servizi mediante una piattaforma online. Spesso tali società forniscono un indirizzo di contatto in Svizzera e per le loro attività commerciali utilizzano conti bancari svizzeri.
Succursali a tutti gli effetti di società estere in Svizzere
Il modello operativo descritto può rappresentare una succursale a tutti gli effetti di una società estera, la quale necessita dell’autorizzazione della FINMA per l’esercizio della sua attività. La FINMA interviene se giunge in possesso di indizi di un’attività illegale di commercio di divise. Tuttavia, se la società finge una presenza in Svizzera unicamente per godere della buona reputazione della piazza finanziaria svizzera, la FINMA non può procedere direttamente nei confronti di essa.
Anche i gestori patrimoniali sono associati a rischi per gli investitori.
I gestori patrimoniali svolgono un ruolo importante sul mercato finanziario. I reclami finora presentati hanno tuttavia dimostrato che alcuni gestori patrimoniali dispongono di una procura bancaria sui conti e i depositi dei loro clienti, ma non esercitano tale procura nell’interesse dell’investitore.
L’autorizzazione da parte della FINMA e la vigilanza da parte dell’OV non consentono sempre di evitare un possibile comportamento scorretto di un gestore patrimoniale. Per questo è sempre valido il principio: «Avere fiducia va bene, ma controllare è meglio». Per esempio, ogni cliente dovrebbe farsi recapitare i propri estratti bancari direttamente dalla banca, e non dal gestore patrimoniale. In questo modo il cliente può esercitare un controllo e, in caso di incongruenze, contattare direttamente la banca.
Si raccomanda di agire con cautela quando si investe in polizze di seconda mano. Di norma non vi è alcun controllo o vigilanza sulla solvibilità dei fornitori di tali polizze. Tali investimenti sono pertanto soggetti a rischi: la controparte è esposta a rischi di insolvenza e l’esperienza dimostra che per gli investitori è difficile far valere legalmente i propri crediti nei confronti degli offerenti.
Il mercato secondario delle polizze per l’assicurazione sulla vita è un mercato in cui i contraenti trasferiscono, durante la durata contrattuale, i loro diritti derivanti da contratti di assicurazione sulla vita in essere e ricevono un indennizzo. Si parla anche di polizze di seconda mano (second-hand).
Se le compagnie di assicurazione estere offrono polizze di questo tipo a persone domiciliate in Svizzera, la società necessita di un’autorizzazione a seconda della struttura giuridica, per esempio come impresa di assicurazione o, in caso di intermediazione, di una registrazione come intermediario assicurativo. Tuttavia, spesso si possono osservare strutture per le quali non è richiesto l’obbligo di autorizzazione né l’assoggettamento alla vigilanza in Svizzera.
Come funziona il commercio? Per esempio, un investitore assume contrattualmente le pretese del contraente dell’assicurazione originario. L’investitore corrisponde al contraente dell’assicurazione originario un prezzo per il trasferimento del diritto regolato in un contratto. L’importo dipende dalla perizia di un esperto che stima la speranza di vita del contraente dell’assicurazione originario. Oltre al prezzo di acquisto della polizza, la perizia influisce anche sul previsto successo dell’investimento per l’investitore.
Il commercio di polizze di seconda mano è spesso strutturato in modo tale che gli investitori non abbiano stipulato alcun contratto con l’impresa di assicurazione estera, bensì con una società terza che funge da intermediario. Gli investitori non hanno quindi alcuna pretesa diretta nei confronti di un’impresa di assicurazione, bensì nei confronti di un intermediario che di norma non è soggetto a vigilanza né all’estero né in Germania. Ciò comporta un aumento dei rischi di insolvenza. Nella stipula di tali polizze/contratti si raccomanda quindi di verificare sempre il profilo del vostro partner contrattuale e contro chi, in quale foro e a quale costo potete far valere i vostri diritti.
Attenendosi a queste dieci semplici regole di condotta, gli investitori possono diminuire la probabilità di diventare vittime dei raggiri compiuti da offerenti che operano in maniera illegale o fraudolenta.
Oltre a tutelare creditori, investitori e assicurati, la FINMA vigila sulla funzionalità dei mercati finanziari.
La FINMA si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Per adempiere il suo mandato legale, essa sorveglia gli istituti autorizzati, in particolare banche, borse (infrastrutture del mercato finanziario), commercianti di valori mobiliari, fondi (investimenti collettivi di capitale) e assicurazioni. Altri offerenti di servizi finanziari che esercitano la loro attività a titolo professionale, come gestori patrimoniali, società di credito o società di leasing, sono sottoposti a vigilanza solo per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro.
La FINMA deve inoltre imporre gli obblighi di autorizzazione e i divieti di esercizio dell’attività prescritti dalle leggi sui mercati finanziari. Ciò significa che la FINMA procede nei confronti di persone e imprese che esercitano senza la necessaria autorizzazione.
L’applicazione degli obblighi di autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari non è di competenza esclusiva della FINMA: punire coloro che si sono resi responsabili dell’intermediazione finanziaria illegale è compito delle autorità penali.
Ogni anno la FINMA effettua decine di accertamenti se ha il sospetto che offerenti di servizi finanziari operino in maniera illecita.
Per tutelare la collettività degli investitori, la FINMA adotta vari provvedimenti nei confronti di società e persone che operano senza autorizzazione. Tuttavia, la FINMA non può vigilare in maniera sistematica e proattiva sull’intera «zona grigia» in cui l’attività fermenta ai margini del settore finanziario autorizzato e sottoposto a vigilanza. Solo se viene segnalata un’irregolarità o un’eventuale attività illegale la FINMA svolge accertamenti e adotta le conseguenti misure coercitive.
Il punto di partenza per gli accertamenti a carico di intermediari finanziari che operano in maniera illecita è solitamente costituito da richieste e rimostranze di clienti, ma anche da segnalazioni di autorità penali, di autorità estere di vigilanza o di mass media. Spesso anche elementi acquisiti autonomamente nell’ambito di procedimenti della FINMA in corso segnano l’inizio di nuovi accertamenti.
Ogni anno alla FINMA pervengono varie centinaia di segnalazioni che vengono scrupolosamente esaminate. Tuttavia, in ragione delle limitate risorse disponibili a livello di personale, la FINMA è costretta a stabilire delle priorità. Un’elevata priorità è conferita ai casi in cui pervengono segnalazioni da numerosi investitori interessati o in cui gli importi di denaro in questione risultano ingenti. Inoltre, la FINMA interviene senza indugio se un operatore promuove le proprie attività utilizzando il logo protetto della FINMA o afferma in modo fraudolento di disporre di un’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. In questo modo intende evitare che gli investitori si basino su falsi presupposti.
La FINMA può dare seguito unicamente a segnalazioni concrete, che lasciano presumere una violazione delle leggi sui mercati finanziari. In linea di principio non considera né approfondisce segnalazioni o domande formulate in modo generico. La procedura concreta adottata dalla FINMA varia in ampia misura in funzione del singolo caso. In una prima fase viene verificata la possibilità di ripristinare la situazione di legalità senza dover avviare un procedimento formale. Ciò si verifica, per esempio, se il partecipante al mercato in questione adegua il proprio modello operativo, i contratti o l’attività pubblicitaria, si avvale di un revisore abilitato dalla FINMA, si pone volontariamente in liquidazione oppure ottiene la necessaria autorizzazione della FINMA o l’affiliazione a un organismo di autodisciplina.
Il requisito preliminare è che un’impresa e/o il suo modello operativo e i relativi responsabili mostrino un certo livello di serietà e che i capitali degli investitori non siano messi a repentaglio. Non devono inoltre sussistere indizi di reati. Sia i responsabili che le imprese devono adottare nei confronti della FINMA un atteggiamento cooperativo nonché reagire con tempestività e onestà. La FINMA prende contatti con le società interessate, talvolta le invita per un colloquio e chiede conferme.
Il Rapporto sull’enforcement contiene informazioni aggiornate concernenti gli intermediari finanziari che operano in maniera illecita e gli accertamenti condotti dalla FINMA.
Se le vengono segnalate violazioni del diritto in materia di vigilanza, la FINMA effettua gli accertamenti del caso.
Se sussistono indizi concreti di una grave violazione del diritto dei mercati finanziari e la situazione di legalità non può essere ripristinata altrimenti, la FINMA avvia un procedimento di enforcement nei confronti dei rispettivi offerenti e, all’occorrenza, anche delle persone fisiche coinvolte. In un tale procedimento la FINMA, disponendo di poteri sovrani, appura la fattispecie e ordina provvedimenti nei confronti delle società e delle persone in questione.
Per accertare la fattispecie, la FINMA può avvalersi di un esperto indipendente e in possesso di conoscenze specialistiche quale incaricato dell’inchiesta e disporre un controllo in loco. In un’apposita decisione la FINMA fissa i compiti dell’incaricato dell’inchiesta e le sue competenze. Cerca inoltre di assicurare i crediti dei clienti ancora disponibili. Se sussiste il sospetto che non solo sia stato violato il diritto dei mercati finanziari, ma siano stati compiuti anche crimini o delitti di diritto comune, la FINMA coordina il proprio intervento con le autorità penali cantonali. Talvolta le autorità operano anche in modo congiunto in loco.
Una volta che la fattispecie rilevante è stata accertata e il sospetto di violazione del diritto dei mercati finanziari è stato confermato, la FINMA emana una decisione finale e ordina le misure necessarie per ripristinare la situazione di legalità. Nel caso di offerenti che operano in maniera illegale, spesso si procede alla liquidazione della società. A tale scopo la FINMA nomina un liquidatore e ne sorveglia l’attività. Se la società è sovraindebitata o insolvente, viene avviata una procedura fallimentare. La FINMA stessa oppure un liquidatore del fallimento esterno procedono a liquidare la società.
La FINMA può inoltre vietare alle persone fisiche responsabili l’esercizio dell’attività illecita e della relativa pubblicità. Può anche disporre un divieto di esercizio della professione o confiscare i proventi ottenuti violando il diritto dei mercati finanziari. Perseguendo un’azione di deterrenza, possono anche essere pubblicate alcune parti della decisione finale, segnatamente l’ordine di astenersi dall’esercizio di un’attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione e il divieto di esercizio dell’attività. Per l’esercizio di un’attività non autorizzata, la FINMA sporge inoltre denuncia al Servizio diritto penale del Dipartimento federale delle finanze.
Se sussiste il sospetto di attività svolta in modo illecito e il rispettivo offerente non adempie il vigente obbligo d’informazione nei confronti della FINMA, talvolta quest’ultima non è in grado di procedere a ulteriori accertamenti e, all’occorrenza, di disporre e applicare i provvedimenti necessari. Un caso concreto è quando l’offerente non ha una presenza fisica in Svizzera, ma sussiste un legame con la Svizzera (ad es. ha fornito un falso indirizzo o un numero di telefono in Svizzera sul sito Internet o nei documenti pubblicitari o di altro tipo). In questi casi la FINMA pubblica i nomi delle società o delle persone nella sua lista d’allerta e nella black list dell’Organizzazione Internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari IOSCO. All’occorrenza la FINMA procede al blocco del sito Internet e dei numeri telefonici svizzeri.
Le segnalazioni aiutano la FINMA a proteggere gli investitori.
La FINMA prende seriamente le segnalazioni di presunte attività non autorizzate e le esamina scrupolosamente. Le segnalazioni degli investitori aiutano la FINMA a rintracciare gli offerenti di servizi finanziari che operano in maniera illecita e a procedere contro di essi. Tuttavia la FINMA può dare seguito solo a segnalazioni concrete, che lasciano presumere una violazione delle leggi sui mercati finanziari. Segnalazioni formulate in modo generico o domande del tipo «L’impresa X è seria?» oppure «Dovrei investire nell’impresa Y?» non sono sufficientemente circostanziate.
Chi segnala alla FINMA eventuali irregolarità, non può aspettarsi di venire informato/a in merito agli accertamenti e ai procedimenti in atto. Il denunciante non ha qualità di parte. Per rivendicare i propri interessi, deve ricorrere a un procedimento civile o penale. In linea di principio, la FINMA non rilascia informazioni concernenti i suoi procedimenti; se interpellata, non conferma, non smentisce e non commenta le indagini. Si riserva tuttavia il diritto di rettificare informazioni false o fuorvianti. La FINMA non è autorizzata a prendere posizione in merito a controversie di diritto civile, essendo queste di competenza dei tribunali civili. La FINMA tiene però un elenco degli istituti assoggettati. In caso di dubbio, gli investitori possono così consultare il sito Internet dell’Autorità di vigilanza per sapere quali società o persone fisiche dispongono di un’autorizzazione da essa rilasciata. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una richiesta all’indirizzo questions@finma.ch.