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Sanzione internazionale

Ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72)

Il 12 novembre 2014 il Consiglio federale ha completato l'Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina.

Nel settore finanziario vengono sottoposte all'obbligo di autorizzazione le emissioni di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni (e non più oltre i 90 giorni) da parte di cinque banche e sei imprese russe e i mutui con scadenza superiore a 30 giorni concessi a queste cinque banche e sei imprese russe. Altra novità: sono sottoposti all'obbligo di notifica gli strumenti finanziari del mercato secondario emessi al di fuori della Svizzera e dell'UE con scadenza superiore a 30 giorni. Infine, sono stati aggiunti 24 nomi all'elenco delle persone e delle imprese con le quali gli intermediari finanziari non possono intrattenere nuove relazioni d'affari e devono notificare quelle già esistenti.

La modifica entra in vigore il 12 novembre 2014 alle ore 18.00.

La modifica può essere consultata sul sito Internet della SECO.
 
Conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza, agli intermediari finanziari è vietato avviare nuove relazioni d'affari. Essi sono tenuti a notificare immediatamente alla SECO le attuali relazioni d'affari.
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