Modificazione nella composizione dei titolari di partecipazioni qualificate soggetta all’obbligo di comunicazione

I titolari di partecipazioni qualificate di banche, società di intermediazione mobiliare, nonché succursali di banche e società di intermediazione mobiliare estere devono fornire la garanzia di un’attività irreprensibile. Pertanto, chi intende acquisire o alienare una partecipazione qualificata in un istituto, è soggetto all’obbligo di comunicazione. Anche gli istituti sono a loro volta soggetti all’obbligo di comunicazione.

Secondo la Legge sulle banche e la Legge sugli istituti finanziari sussiste una partecipazione qualificata quando le persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente a un istituto autorizzato con almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione dell'istituto autorizzato. La variazione in aumento o in diminuzione del valore del 10% genera un obbligo di comunicazione, al pari dei valori soglia del 20%, 33% e 50%.

Dominio straniero

Nel caso di istituti sotto dominio straniero, la modificazione nella composizione dei titolari di partecipazioni qualificate è soggetta all’obbligo di autorizzazione. Lo stesso vale per una banca o una società di intermediazione mobiliare sotto controllo svizzero che passi sotto dominio straniero.

Obbligo di comunicazione degli istituti

Appena ne vengono a conoscenza, gli istituti autorizzati comunicano alla FINMA i nominativi delle persone che acquistano o cedono una partecipazione qualificata. Almeno una volta all'anno (entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio) devono inoltre aggiornare le partecipazioni qualificate. La comunicazione e l'aggiornamento devono essere effettuati in via elettronica tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA.

Obbligo di comunicazione dei titolari

Ogni persona fisica o giuridica deve inoltrare una comunicazione alla FINMA prima di procedere, direttamente o indirettamente, all'acquisto o alla cessione di una partecipazione qualificata in una banca, una società di intermediazione mobiliare o una succursale di banche o società di intermediazione mobiliare estere. Lo stesso vale in caso di variazione in aumento o in diminuzione dei valori soglia del 20%, 33% e 50%.

All’acquisizione di una partecipazione qualificata, l’acquirente deve dichiarare se acquista la partecipazione per conto proprio o a titolo fiduciario per conto di terzi e se ha concesso opzioni o diritti analoghi per questa partecipazione. L’acquirente deve altresì garantire che il suo influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente.

Documenti

Dichiarazione relativa al titolare di partecipazioni qualificate (art. 3 cpv. 2 lett. cbis LBCR; art. 11 cpv. 4 LIsFi)

Dichiarazione relativa ai titolari di partecipazioni qualificate

(deve essere compilata dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare)

Ultima modifica: 01.01.2020 Dimensioni: 0.13  MB
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Allegato alla dichiarazione (B1) relativa ai titolari1 di partecipazioni qualificate e/o de-terminanti

(deve essere compilato dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare)

Ultima modifica: 01.01.2020 Dimensioni: 0.12  MB
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Dichiarazione dei titolari di partecipazioni qualificate dirette

(deve essere compilata dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare)

Ultima modifica: 01.01.2020 Dimensioni: 0.13  MB
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Dichiarazione dei titolari di partecipazioni qualificate indirette

(deve essere compilata dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare)

Ultima modifica: 01.01.2020 Dimensioni: 0.13  MB
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B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 12.03.2024 Dimensioni: 1.59  MB
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