1. Il contratto
Devo stipulare le assicurazioni complementari presso lo stesso assicuratore dell'assicurazione di base?
No. Si tratta di differenti contratti assicurativi, che possono essere conclusi indipendentemente l'uno dall'altro.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi, se l'assi-curazione di base e l'assicurazione comple-mentare sono stipulati presso due differenti assicuratori?
Lo svantaggio risiede nel fatto che gli assicurati devono chiedersi ogni volta qual è l'assicuratore che paga la fattura. Un vantaggio finanziario può essere la libertà di trasferire l'assicurazione di base a un assicuratore più conveniente.
Vi sono prescrizioni sulla durata del contratto?
No; la durata del contratto è concordata tra l'assicuratore e il cliente. La durata abituale di un contratto è tra uno e cinque anni. Il contratto si prolunga automaticamente, fintanto che l'assicurato non lo disdice entro i termini.
Vi sono prescrizioni riguardo alle prestazioni oppure l'assicuratore è libero nello strutturare i prodotti?
La LCA non prevede prescrizioni per le prestazioni nell'assicurazione malattia. Le casse malati sono quindi in linea massima libere nello strutturare i prodotti. Nell'elaborazione dei prodotti devono però essere osservate le disposizioni inderogabili e parzialmente derogabili della LCA (cfr. art. 97 e 98).
Sono ammesse riserve illimitate nel tempo in relazione a malattie esistenti?
Sì; tali riserve devono tuttavia figurare chiaramente nei documenti contrattuali.
È possibile mantenere differenti generazioni di CGA l'una accanto all'altro?
Sì. Si rimanda tuttavia al diritto dello stipulante secondo l'articolo 35 LCA di chiedere che il contratto possa essere continuato alle nuove condizioni.
2. I premi
L'UFAP pubblica i premi delle assicurazioni complementari?
No, per due ragioni:
sul mercato esistono circa 1'000 prodotti con differenti prestazioni. Indicazioni sui premi senza informazioni sulle prestazioni non sono molto eloquenti. Inoltre, l'assicuratore complementare è libero di stipulare o meno un contratto con una persona interessata; l'obbligo d'accettazione esiste solo nell'assicurazione di base. Una tabella dei premi costituirebbe quindi soltanto un aiuto limitato nella scelta di un assicuratore.
Se i premi nell'assicurazione di base e nell'as-sicurazione complementare continuano ad aumentare, non sono più in grado di pagarli. Che possibilità ho di ridurre i premi?
Un aumento della franchigia (parte annua dei costi assunti dallo stesso assicurato) riduce i premi nell'assicurazione di base e nell'assicurazione complementare. È pure possibile prendere in considerazione riduzioni nelle prestazioni, come un passaggio dall'assicurazione privata o semiprivata al reparto comune in tutta la Svizzera. Dato che non sono obbligatorie, le assicurazioni complementari possono anche essere semplicemente disdette.
L'assicuratore complementare può aumentare i premi, se io stipulo l'assicurazione di base presso un altro assicuratore?
Alcuni assicuratori complementari concedono ribassi nell'assicurazione complementare se anche l'assicurazione di base è stipulata presso di loro. È inoltre possibile che siano riscossi spese amministrative o premi minimi, qualora fosse esclusa l'assicurazione di base. Una richiesta preliminare presso l'assicuratore complementare può chiarire questi aspetti.
Sono possibili adeguamenti dei premi durante il contratto in corso?
Sì, nella misura in cui le CGA prevedono questa possibilità, com'è spesso il caso. Tali clausole d'adeguamento dei premi sono ammesse dall'UFAP per ragioni di mantenimento della solvibilità. La clausola d'adeguamento dei premi prevede che gli stipulanti debbano essere informati tempestivamente sull'adeguamento del premio prima della sua entrata in vigore (25-30 giorni). Se non sono d'accordo con l'adeguamento, gli stipulanti hanno il diritto di disdetta; è applicabile la corrispondente regola delle condizioni d'assicurazione. Se essi non fanno valere tale diritto, l'adeguamento è considerato accettato. Ogni modifica della tariffa deve essere presentata per esame all'UFAP prima dell'entrata in vigore.
3. Modifiche del contratto
Il mio assicuratore può disdire l'assicurazione complementare, se io disdico l'assicurazione di base obbligatoria, concludendola presso un altro assicuratore?
No. La disdetta dell'assicurazione complementare per questa ragione è espressamente esclusa dalla legge.
L'assicuratore può disdire il contratto in caso di sinistro?
Quasi tutti gli assicuratori rinunciano nelle condizioni di assicurazione a questa possibilità, benché la LCA conceda a entrambi i contraenti il diritto di disdetta. È vincolante quanto è stabilito nelle CGA. Lo stipulante ha comunque il diritto di disdetta in caso di sinistro, al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.
In luogo dell'attuale assicurazione, il mio assi-curatore mi offre un prodotto più moderno. Lo devo accettare?
La stipulazione di un nuovo prodotto richiede il consenso esplicito dello stipulante. Se egli non dà il suo consenso, l'assicuratore deve continuare il contratto alle condizioni esistenti.
Esiste un'eccezione nei casi in cui gli assicuratori rivedono i prodotti esistenti, modificando le condizioni d'assicurazione. Essi possono offrire all'assicurato di continuare l'assicurazione alle nuove condizioni. Se le nuove condizioni non vanno a scapito degli assicurati, l'assicurazione è considerata accettata, a meno che lo stipulante abbia esplicitamente dichiarato di rifiutarla. In caso di nuovi prodotti, o se un prodotto riveduto contiene peggioramenti, una stipulazione valida richiede però sempre il consenso dello stipulante.
Un assicuratore può modificare l'estensione delle prestazioni assicurate?
In linea di principio no, poiché le modifiche del contratto nel settore delle assicurazioni private richiedono il consenso esplicito di entrambi i contraenti. Le uniche eccezioni sono le disposizioni contrattuali concernenti una modifica della cerchia di prestatori (ad es. liste ospedaliere) o delle forme di terapia nonché dei nuovi sviluppi della medicina, così come delle clausole che prevedono adeguamenti indispensabili nell'as-sicurazione complementare, se il catalogo delle prestazioni dell'assicurazione di base cambia per legge. Come negli adeguamenti dei premi, lo stipulante ha anche qui il diritto di disdetta. Queste eccezioni permettono l'adeguamento costante e semplice agli sviluppi della medicina. L'assicuratore può in questo modo influenzare i prestatori, ad esempio per assicurare la qualità dei servizi o per procedere contro richieste d'onorario esagerate. L'ammontare dei premi deve comunque sempre essere giustificato dall'estensione delle prestazioni assicurate. L'UFAP considera inammissibili clausole d'adeguamento dei premi che non si fondano su questo principio, segnatamente le clausole che legittimano l'assicuratore a riservarsi una riduzione unilaterale delle prestazioni già assicurate (indennità giornaliere, importi massimi ecc.).