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La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), in vigore dal 1° gennaio 2006, ha sostituito il controllo preventivo dei prodotti, in vigore fino ad allora, attraverso un controllo della solvibilità più severo. Nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, per la previdenza professionale il Parlamento ha per contro mantenuto per ragioni di sensibilità sociale l'approvazione preventiva dei prodotti assicurativi.
Contratti di assicurazione sulla vita nell'ambito della previdenza privata e professionale
La nuova direttiva concernente l'assicurazione sulla vita riprende in larga parte la prassi finora seguita dall'autorità di sorveglianza. Essa disciplina sostanzialmente i contratti di assicurazione sulla vita della previdenza privata 3a e 3b e della previdenza professionale. Al fine di migliorare la trasparenza dei prodotti assicurativi, la direttiva concretizza le nuove disposizioni dell'OS, segnatamente in ambito di partecipazioni alle eccedenze, trasformazioni, riscatto e tariffazione.
Obbligo di informare accresciuto
In occasione della conclusione di contratti vige ora un accresciuto obbligo di informare circa la futura evoluzione delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni. Gli assicuratori sulla vita hanno tempo fino alla fine del 2010 per applicare questa disposizione ai nuovi contratti. Sono inoltre stati precisati l'obbligo di informare gli stipulanti sulla strutturazione delle basi contrattuali e sull'informazione annuale in merito alla partecipazione alle eccedenze. Da parte loro gli assicuratori devono presentare in modo dettagliato i valori di liquidazione in caso di trasformazione o riscatto. La direttiva concretizza pertanto la prassi dell'UFAP seguita nei casi di determinazione di valori di liquidazione congrui.
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