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UFAP-Info no 20

UFAP-Info no 20 del 28 novembre 2008 – Entrata in vigore di direttive nuove e rivedute

Prosegue l'attuazione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori: conformemente alle basi giuridiche vigenti, l'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP ha posto in vigore cinque direttive nuove o rivedute.

Le nuove direttive poste in vigore riguardano il Test svizzero di solvibilità (SST) e le riserve tecniche nell'assicurazione sulla vita e nell'assicurazione contro i danni. La direttiva concernente gli investimenti nel patrimonio vincolato nonché la direttiva quadro «Attività di revisione» sono state adeguate.

La direttiva concernente il Test svizzero di solvibilità (SST) è applicabile a tutte le imprese di assicurazione, ai gruppi assicurativi e ai conglomerati assicurativi che, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LSA in combinato disposto con gli articoli 65 rispettivamente 73 LSA, sottostanno alla sorveglianza svizzera, ad eccezione delle succursali di imprese di assicurazione estere nonché delle captive di riassicurazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 OS. Scopo di questa direttiva è la concretizzazione delle esigenze poste in fatto di svolgimento del SST, di modelli interni nonché di rendicontazione all'attenzione dell'autorità di sorveglianza.

La direttiva concernente le riserve tecniche nell'assicurazione sulla vita disciplina la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche dell'assicurazione sulla vita. Essa precisa e chiarisce pertanto le prescrizioni della legge sulla sorveglianza degli assicuratori e dell'ordinanza sulla sorveglianza già in vigore dal 1° gennaio 2006. L'accento è posto sul soddisfacimento, di regola a lungo termine, degli obblighi nell'attività concernente l'assicurazione sulla vita. Le riserve tecniche devono essere verificate sistematicamente ogni anno e, laddove necessario, adeguate.

La direttiva concernente le riserve tecniche nell'assicurazione contro i danni disciplina la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche nell'assicurazione contro i danni. Questa direttiva precisa il genere delle riserve tecniche menzionate nell'ordinanza sulla sorveglianza (OS) e stabilisce le basi di calcolo. Inoltre, statuisce che per soddisfare gli standard di qualità in materia di riserve tecniche, l'impresa di assicurazione deve disporre della necessaria organizzazione di struttura e di processo. Le particolarità dell'assicurazione malattie ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) vengono disciplinate in una direttiva separata.

La direttiva concernente gli investimenti nel patrimonio vincolato nonché l'impiego di strumenti finanziari derivati («Direttiva sugli investimenti») era entrata in vigore con effetto al 1° settembre 2006. Oltre a una reimpostazione e ad appuramenti di carattere formale della direttiva, la revisione comprende anche modifiche che si sono rese necessarie per ragioni di prassi e a seguito degli sviluppi sui mercati finanziari. Nel quadro degli appuramenti di carattere formale l'impostazione della direttiva è stata completamente rielaborata. Inoltre, i principi generali d'investimento e alcuni limiti sono stati ulteriormente sviluppati.

Anche la direttiva quadro «Attività di revisione» del 21 novembre 2007 è stata riveduta. Il 21 novembre 2007 l'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP ha posto in vigore la direttiva quadro concernente l'attività dell'ufficio di revisione esterno delle imprese di assicurazione (Direttiva quadro «Attività di revisione». A seguito di modifiche nel Codice delle obbligazioni, da un lato, e dei risultati dell'elaborazione del rapporto dell'esercizio 2007, dall'altro, le appendici e gli allegati della direttiva sono stati oggetto di diversi adeguamenti.

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