Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
Art. 24a Obiettivi e funzioni
1 L’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), quale autorità competente della Confederazione per le questioni concernenti le assicurazioni private, persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
a. vegliare affinché gli istituti d’assicurazione sottoposti alla sorveglianza degli assicuratori possano fornire durevolmente e in qualsiasi momento ai loro assicurati le prestazioni assicurative dovute (mantenimento della solvibilità);
b. vigilare affinché tali istituti si attengano alle disposizioni legali pertinenti e non compiano abusi nei confronti degli assicurati;
c. promuovere uno sviluppo favorevole, sul piano nazionale e internazionale, del settore delle assicurazioni private.
2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAP svolge le funzioni seguenti:
a. esercita la sorveglianza sugli istituti d’assicurazione privati. A tale riguardo esegue tra l’altro le procedure di autorizzazione, valuta la solvibilità degli istituti assicurativi, in particolare il loro sostrato tecnico, finanziario, giuridico e organizzativo, e dispone se del caso misure di risanamento;
b. elabora le basi giuridiche concernenti la sorveglianza degli assicuratori e il contratto d’assicurazione. A tale riguardo, tiene debitamente conto dei bisogni della società, in particolare di quelli degli assicurati e degli assicuratori;
c. segue l’evoluzione nazionale e internazionale in materia di sorveglianza degli assicuratori e di contratto d’assicurazione e provvede affinché il diritto svizzero vi si adegui.