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Revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

La legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA) disciplina le relazioni di diritto privato tra le imprese di assicurazione e gli assicurati. La legge è stata posta in vigore circa 100 anni fa e da allora è stata unicamente oggetto di revisioni parziali. Essa non corrisponde quindi più pienamente a un atto legislativo moderno e favorevole ai consumatori. Per questo motivo, l'11 febbraio 2003 è stata istituita, sotto la direzione del professor Anton K. Schnyder, la commissione di esperti LCA, con l'incarico di presentare un avamprogetto di legge e un rapporto esplicativo.

La revisione totale della LCA deve integrare i postulati politici e di protezione dei consumatori che non sono già stati presi in considerazione nel quadro della revisione parziale del 2004. Nel contempo la nuova LCA deve in particolare tenere conto in maniera adeguata degli interventi parlamentari a livello federale su questo tema, delle raccomandazioni della Commissione della concorrenza e delle evoluzioni della legislazione in materia di contratto di assicurazione negli Stati limitrofi, nonché migliorare il coordinamento con la legislazione in materia di assicurazioni sociali e con quella in materia di responsabilità.

Avamprogetto della commissione di esperti

La commissione di esperti LCA ha presentato il suo avamprogetto di legge e il suo rapporto esplicativo all'inizio del mese di agosto del 2006, concludendo così i suoi propri lavori. Al termine di questa prima fase viene ora avviata la procedura legislativa. Nel settembre 2006 il DFF ha incaricato l'UFAP di elaborare un progetto per la procedura di consultazione fondandosi sull'avamprogetto della commissione di esperti. Nell'ambito dell'elaborazione del progetto da porre in consultazione si tratterà, come usuale, di esaminare e verificare a livello amministrativo l'avamprogetto e il rapporto esplicativo della commissione di esperti sotto il profilo della legislazione in materia di assicurazioni.

Procedura di consultazione

Successivamente il DFF deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere e proporrà al Consiglio federale l'avvio della procedura di consultazione. I pareri dei Cantoni, dei partiti politici e delle cerchie interessate forniranno importanti indicazioni sulla correttezza materiale e sull'eseguibilità del progetto e deduzioni sull'accettazione politica in vista della realizzazione e dell'attuazione delle pertinenti misure. Vi potranno essere convogliate e sfruttate conoscenze specialistiche già disponibili al di fuori dell'Amministrazione federale. La Cancelleria federale renderà pubblicamente accessibili a tempo debito e in forma elettronica la data della procedura di consultazione e la relativa documentazione.
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Contatto: info@bpv.admin.ch
Aggiornato l'ultima volta il: 10.08.2007

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