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Lotta contro il rigiclaggio di denaro

1 Riciclaggio di denaro e strumenti di lotta

Secondo il codice penale svizzero, il riciclaggio di denaro è “un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine“ (art. 305bis CP). Si tratta di un procedimento volto ad occultare o dissimulare valori patrimoniali di origine illecita o criminale. L’autore del reato vuole dare l'impressione di aver acquisito il denaro legalmente. La dissimulazione è realizzata mediante investimenti di ogni tipo nel quadro del mercato finanziario legale. Grazie a questo procedimento, i valori patrimoniali originariamente "sporchi" vengono "riciclati" ed entrano cosi nel ciclo economico legale.

La lotta contro il riciclaggio di denaro è una componente essenziale nella lotta contro lo spaccio di droga, contro il crimine organizzato e da alcuni anni anche contro il finanziamento del terrorismo. La grande quantità di dati che vengono rilevati e registrati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e per il perseguimento di tale reato si sono dimostrati di grande utilità nelle inchieste concernenti atti terroristici. Perciò, le norme previste originariamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro vengono oggi applicate, benché con lievi modifiche, anche per combattere il finanziamento del terrorismo. Sul piano internazionale si è addirittura imposta l'espressione "norme AML/CFT" (Anti-Money-Laundering / Countering the Financing of Terrorism), termine tecnico ormai entrato nell’uso corrente.

Dato che il riciclaggio del denaro avviene perlopiù in uno Stato diverso da quello in cui è commesso il reato preliminare, è essenziale che la lotta contro il riciclaggio di denaro sia coordinata a livello internazionale, in modo da evitare per quanto possibile che si creino vuoti legislativi e giudiziari. Tale coordinazione è possibile solo uniformando le normative nazionali e per questo scopo sono stati adottati degli standard internazionali che forniscono una base alle normative nazionali.

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2  Gli standard internazionali

Nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli sforzi internazionali si sono concentrati principalmente sull’attuazione delle 49 raccomandazioni della Financial Action Task Force on Money Laundering FATF (Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali GAFI). Quest’ultime comprendono 40 raccomandazioni riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e 9 raccomandazioni speciali concernenti la lotta contro il finanziamento del terrorismo.

La FATF è un organismo intergovernativo il cui scopo è di elaborare e promuovere misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e, dall’autunno del 2001, anche contro il finanziamento del terrorismo. Vi aderiscono 32 paesi, tra cui anche la Svizzera, e due organizzazioni internazionali (Commissione europea e Gulf Cooperation Council). Conta tra i suoi membri i principali centri finanziari d'Europa, dell'America del Nord e del Sud nonché dell'Asia e dell'Africa. Il segretariato della FATF ha sede presso l’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, in italiano OCSE), della quale però la FATF non fa parte. Circa 150 paesi nel mondo intero si sono impegnati a rispettare le raccomandazioni della FATF, sia attraverso la FATF stessa, sia attraverso una rete di organi regionali denominati FATF-style Regional Bodies (FSRB) e investiti nei confronti dei loro membri delle stesse funzioni della FATF. La FATF e gli FSRB verificano il rispetto delle raccomandazioni da parte dei rispettivi membri e in caso di bisogno adottano le necessarie misure per garantirne l'attuazione.

Le 49 raccomandazioni della FATF definiscono i requisiti minimi che un sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo deve adempiere per essere riconosciuto a livello internazionale. Le raccomandazioni contengono disposizioni sulle infrazioni e sulle misure coercitive necessarie quali il blocco e la confisca di valori patrimoniali; sulle misure di prevenzione quali gli obblighi di diligenza e l'obbligo di comunicazione delle relazioni d’affari e operazioni sospette imposte agli intermediari finanziari e ad altre categorie professionali; sulle norme e la vigilanza previste per i prestatori di servizi finanziari; sull’organizzazione istituzionale del sistema e sugli aspetti rilevanti della collaborazione internazionale quali l’assistenza giudiziaria e amministrativa, l'estradizione e la ratifica e l’applicazione dei pertinenti strumenti internazionali.

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3 Il sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro

Anche la Svizzera si è impegnata, come membro della FATF, a rispettare le 49 raccomandazioni e in tal senso il sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo segue gli standard internazionali definite in esse.

L'apparato svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro mira a salvaguardare l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera nonché a garantire che quest’ultima continui ad eseguire il suo ruolo economico (protezione della reputazione e del funzionamento del sistema), senza però proteggere il consumatore.

Il fulcro della lotta preventiva antiriciclaggio è costituito dalla legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD) e dalle relative norme d’applicazione. Tanto la legge quanto le norme d’applicazione fanno parte del diritto amministrativo e regolamentano il sistema svizzero di vigilanza finalizzato alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il perseguimento penale del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, si basa soprattutto sui seguenti articoli del codice penale svizzero (CP):

  1. articolo 305bis CP: riciclaggio di denaro
  2. articolo 305ter CP: carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
  3. articolo 260ter CP: organizzazione criminale
  4. articolo 260quinquies CP: finanziamento del terrorismo
  5. articoli 69 - 72 CP: confisca
  6. articoli 102 e 102a CP: responsabilità penale dell’impresa.

Altri elementi importanti nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro sono l’assistenza giudiziaria nazionale e internazionale in materia penale e l’assistenza amministrativa.

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Contatto: info@gwg.admin.ch

 

Ultimo aggiornamento il: 10.05.2007

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