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Area | International cooperation |
Topic | - |
Summary | la Commissione nazionale per le società e la Borsa italiana (CONSOB) conduce un’indagine per verificare il sospetto di prestazioni abusive di servizi di investimento da parte dell’intermediario finanziario X. La CONSOB adduce che le è stata segnalata la condotta sospetta sul territorio italiano di un intermediario finanziario, che ha stipulato con l’intermediario finanziario X un contratto di «segnalazioni di pregi». L’intermediario finanziario X, membro dell’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino, non risulta iscritto all’albo delle imprese di investimento extracomunitarie abilitate ad operare in Italia. Nell’ambito dell’istanza di edizione della FINMA per ottenere le informazioni e i documenti sollecitati dalla CONSOB, l’intermediario finanziario X si è rifiutato di fornire una parte delle informazioni richieste, invocando la violazione del principio di proporzionalità (art. 42 cpv. 4 LFINMA) e l’obbligo del segreto ai sensi dell’art. 162 CP e della LPD. La FINMA ha emanato una decisione di edizione, concernente unicamente il dovere del detentore di trasmettere alla FINMA le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti ai sensi dell’art. 42a cpv. 1 LFINMA, applicabile anche alle entità non soggette ad autorizzazione. La FINMA ha indicato che il principio di proporzionalità è rispettato, che l’art. 42a cpv. 1 LFINMA permette di derogare, nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale, all’art. 162 CP e, infine, che, secondo la giurisprudenza, gli artt. 42 e segg. LFINMA contengono una regolamentazione propria e specifica relativa alla protezione dei dati e prevalgono sulla LPD. |
Measures | |
Legal force | la decisione della FINMA è cresciuta in giudicato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale amministrativo federale; Sentenza TAF B-2293/2018 del 7.5.2018 (ultima istanza). |
Communication | - |
Date of decision | 07.03.2018 |