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Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2006 la nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

Il fulcro della nuova legge è ancora la garanzia della solvibilità delle imprese di assicurazione sottoposte alla sorveglianza e la repressione degli abusi. Gli obiettivi principali della revisione – ossia la garanzia della stabilità a lungo termine delle società di assicurazione, il miglioramento della protezione degli assicurati e la ripresa delle evoluzioni principali in seno all’UE – sono stati realizzati grazie alle seguenti modifiche che, al fine di consentirne una migliore comprensione, vengono illustrate brevemente:
  • nella nuova LSA e nell’OS il test svizzero di solvibilità (SST) diventa il modello per la determinazione della capacità di rischio degli assicuratori; in tal modo viene introdotta una nuova filosofia della sorveglianza in funzione dei rischi.
  • La nuova LSA sostituisce il controllo preventivo dei prodotti, in parte con un controllo più severo della solvibilità, cosa che ha comportato quale contropartita la necessità di intervenire nella legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), migliorando la trasparenza attraverso nuovi obblighi d’informare. Nei settori socialmente sensibili della „previdenza professionale“ e dell’ „assicurazione complementare malattia“ il Parlamento ha mantenuto l’approvazione preventiva dei prodotti assicurativi.
  • D’ora in poi gli intermediari assicurativi saranno sottoposti alla sorveglianza per motivi di protezione dei consumatori. A questo scopo sarà allestito un registro pubblico. L’iscrizione nel registro, che presuppone qualifiche tecniche, personali e finanziarie, sarà obbligatoria per gli intermediari assicurativi non vincolati e facoltativa per gli altri intermediari assicurativi.
  • Anche il miglioramento della trasparenza nei singoli rami assicurativi giova alla protezione dei consumatori.
  • La nuova LSA crea basi giuridiche esplicite per la sorveglianza specifica di gruppi e conglomerati.
  • D’ora in poi tutte le imprese di assicurazione saranno tenute a nominare un attuario responsabile per la valutazione dei rischi imprenditoriali.
  • Le sanzioni penali per i delitti e le contravvenzioni sono sensibilmente inasprite.

Contestualmente alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori nonché nell’ambito delle disposizioni finali della legge sono stati modificati anche diversi atti legislativi. In questo contesto,
  • tramite la revisione parziale della LCA sono stati realizzati importanti obiettivi soprattutto nell’ottica della protezione dei consumatori;
  • tramite la revisione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, RS 952.0) e della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, RS 954.1), le disposizioni sulla sorveglianza di gruppi e conglomerati sono state armonizzate con le nuove disposizioni del settore assicurativo; ed infine, con la nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori sono stati abrogati cinque atti legislativi in materia di sorveglianza.
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