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Lotta contro il finanzia-mento del terrorismo

Sanzioni economiche
Dall’epoca della sua adesione all’ONU, la Svizzera è obbligata in virtù del diritto internazionale ad attuare le misure coercitive non militari decretate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Le misure coercitive per l’applicazione delle sanzioni dell’ONU (Nazioni Unite), dell’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) o dell’UE sono emanate sotto forma di ordinanze del Consiglio federale e poggiano sulla legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, RS 946.231).

Le liste di persone, organizzazioni e gruppi colpiti dalle sanzioni sono di norma riprese in allegato alle corrispondenti ordinanze del Consiglio federale. Il Segretariato di Stato dell’economia (seco) del Dipartimento federale dell’economia è l’autorità competente per l’esecuzione di simili ordinanze.

Gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di informarsi costantemente sulle sanzioni vigenti e di applicare tempestivamente le misure coercitive e gli obblighi di comunicazione.

Attualmente sono in vigore sanzioni nei confronti delle persone e organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban; nei confronti dell’Iraq, della Jugoslavia, della Liberia, del Myanmar (Birmania), della Sierra Leone, dello Zimbabwe, della Costa d’Avorio, del Sudan e della Repubblica democratica del Congo; va però osservato che le sanzioni contro la Sierra Leone non sono comprensive di sanzioni finanziarie.

Provvedimenti nell’ambito della lotta contro il finanziamento del terrorismo

1.    Risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU e liste nominative dell’ONU
Già nell’ottobre del 1999 il Consiglio di sicurezza dell’ONU – per il tramite della sua risoluzione n. 1267 – aveva disposto sanzioni economiche nei confronti del regime dei Taliban in Afganistan perché tale regime accettava attività terroristiche. In passato questa risoluzione ha subito diverse modifiche. Attualmente le sanzioni non sono più dirette contro i Taliban in quanto gruppo e l’Afganistan, bensì contro determinate persone fisiche e giuridiche nonché organizzazioni legate a Osama bin Laden, il gruppo «Al-Qaïda» o i Taliban. Per decisione del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza tali persone e organizzazioni sono inserite in una lista nominativa. Gli Stati membri dell’ONU hanno l’obbligo di applicare le sanzioni nei confronti di queste persone e gruppi.

Nel settembre del 2001 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato un’ampia risoluzione per la lotta contro il terrorismo, ossia la risoluzione n. 1373, che impone agli Stati di applicare determinati provvedimenti, tra l’altro il blocco dei valori patrimoniali. La risoluzione in questione non è diretta contro un preciso regime, bensì contro il terrorismo in genere. Ogni Stato è libero di allestire le proprie liste. L’applicazione di queste liste nominative nazionali può essere decisa dagli altri Stati su base volontaria.

2.    Liste Bush
Gli USA trasmettono le proprie liste agli altri Stati, invitandoli a riprendere come terroristiche le designazioni di persone e organizzazioni e quindi ad adottare nei loro confronti provvedimenti ai sensi della risoluzione dell’ONU, segnatamente il blocco dei valori patrimoniali. Le liste trasmesse dagli USA sono denominate «liste Bush», dato che poggiano su un decreto del presidente Bush (Executive Order 13224 del 23 settembre 2001).

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Aggiornato l'ultima volta il: 28.03.2006

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