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23 dicembre 2008
Compilazione d’assoggettamento
L’autorità di controllo a riveduto la sua compilazione d’assoggettamento e ha completato la sua pratica attuale. Il documento concernente il campo d’applicazione della legge contro il riciclaggio di denaro nel settore non bancario sostituisce l’anteriore documento “ll campo di applicazione personale e territoriale della legge sul riciclaggio di denaro nel settore non bancario”. La versione tedesca è stata resa nota il 31 ottobre 2008; oggi sarà pubblicata la traduzione in francese.

10 dicembre 2008
Lista Bush 110
L'Autorità di controllo ha pubblicato la lista Bush 110. Essa contiene 3 nomi di individui che dovrebbero essere implicati nel finanziamento del terrorismo. Gli intermediari finanziari sono sottoposti ad un obbligo di diligenza elevato (lista di tipo 2).

10 dicembre 2008
Modifica degli allegati all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Il Dipartimento federale dell'economia DFE, in applicazione delle decisioni dell'ONU, ha modificato gli allegati dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia. La presente modifica entra in vigore il 09 dicembre 08.Charles R. BRIGHT, grazie a tale modifica, viene depennato dagli allegati 1 e 2 dell'ordinanza, dopo che il 10 novembre 2008 il comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell`ONU competente per la Liberia aveva abrogato le sanzioni finanziarie e le restrizioni di viaggio nei suoi confronti. Inoltre gli allegati sono stati aggiornati con ulteriori informazioni relative a più persone iscritte nell'elenco.

L'allegato 1 dell'ordinanza contiene comunque il nome di altre 25 persone e 30 imprese interessate dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale ordinanza. L'allegato 2, invece, elenca i nomi di 49 persone fisiche interessate dal divieto di entrata e transito in Svizzera.

L'intermediario finanziario deve annunciare di tali relazioni d'affari alla Seco, conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia e deve rispettere il blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all’articolo 2 dell'ordinanza.

9 dicembre 2008
FINMA: ai blocchi di partenza
Il 1° gennaio 2009 diventerà operativa la nuova Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Entra così in vigore integralmente la Legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN), approvata il 22 giugno 2007 dalle Camere federali. Con la LAUFIN le tre autorità, Commissione federale delle banche (CFB), Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC LRD), vengono riunite nell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Le tre autorità continueranno a essere responsabili dei rispettivi ambiti di attività fino al trasferimento delle loro competenze alla FINMA.

12 novembre 2008
Modifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
Il 10 novembre 2008, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore l'12 novembre 2008.

Con la modifica sono incluse nell'elenco dell'allegato 2 dell'ordinanza tre persone di cittadinanza tedesca e turca.
L'allegato 2 dell'ordinanza contiene i nomi delle persone e delle organizzazioni soggette all'embargo sul materiale bellico, al divieto di entrata in Svizzera e di transito attraverso la Svizzera, nonché a sanzioni finanziarie.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SSECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203).

L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.

- Modifica del 6 novembre 2008

7 novembre 2008
Nuova Ordinanza dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli intermediari finanziari direttamente sottoposti
L’Ordinanza dell’Adc per la lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD Adc), relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che sono direttamente sottoposti all’Autorità di controllo, attualmente in vigore, sarà abrogata e sostituita, a partire dal 1° gennaio 2009, dalla nuova Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio (ORD-FINMA 3). A partire da questo momento i compiti dell’Autorità di controllo passeranno sotto la responsabilità della nuova Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari FINMA.

Il presente progetto della nuova Ordinanza sarà in breve promulgato formalmente dal consiglio di amministrazione della FINMA. Come testo vincolante vige la versione che quasi certamente sarà pubblicata agli inizi di dicembre nella Raccolta Ufficiale (RU).

ORD-FINMA 3
(per il momento disponibile solo in tedesco e francese)

7 novembre 2008
liensexterne Modifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
Il 5 novembre 2008, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban. Questa modifica si ricollega a provvedimenti presi in materia dall'ONU ed è entrata in vigore il 6 novembre 2008.

Con la modifica sono incluse nell'elenco dell'allegato 2 dell'ordinanza tre persone di cittadinanza libica e inglese. Inoltre sono aggiornate diverse iscrizioni già esistenti.
L'allegato 2 dell'ordinanza contiene i nomi delle persone e delle organizzazioni soggette all'embargo sul materiale bellico, al divieto di entrata in Svizzera e di transito attraverso la Svizzera, nonché a sanzioni finanziarie.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SSECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203).

L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.

- Modifica del 5 novembre 2008

31 ottobre 2008
liensexterne Compilazione d’assoggettamento
L’autorità di controllo a riveduto la sua compilazione d’assoggettamento e ha completato la sua pratica attuale. Il documento concernente il campo d’applicazione della legge contro il riciclaggio di denaro nel settore non bancario sostituisce l’anteriore documento “ll campo di applicazione personale e territoriale della legge sul riciclaggio di denaro nel settore non bancario”. Non appena il lavoro di traduzione per la versione italiana sarà terminato, l’Autorità di controllo provvederà alla pubblicazione.

27 ottobre 2008
liensexterne Modifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban
Il 14 e il 22 ottobre 2008, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban. Queste modifiche si ricollegano a diversi provvedimenti adottati dall'ONU e sono entrate in vigore il 21 o entreranno in vigore il 25 ottobre 2008.

Con le modifiche in questione, una persona fisica di nazionalità malesiana è stata cancellata dalla lista riportata nell'allegato 2 dell'ordinanza. Per contro, tre persone provenienti dal Qatar e dal Bahrain sono state aggiunte a tale lista. Inoltre, le attuali registrazioni riguardanti 29 individui e tre organizzazioni sono state aggiornate.

L'allegato 2 dell'ordinanza contiene i nomi delle persone e delle organizzazioni soggette all'embargo sul materiale bellico, al divieto di entrata in Svizzera e di transito attraverso la Svizzera, nonché a sanzioni finanziarie.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SSECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203).

L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.

- Modifica del 14 ottobre 2008
- Modifica del 22 ottobre 2008

15 ottobre 2008
liensexterne Modifica degli allegati all’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Conformemente a due decisioni del comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU competente per la Liberia, il Dipartimento federale dell’economia DFE ha modificato l’allegato 1 e l’allegato 2 dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia. L’iscrizione di M. Moussa CISSE è stata depennata da entrambi gli allegati (abrogazione dei provvedimenti nei confronti di questa persona). In entrambi gli allegati, l’iscrizione di Edwin M. SNOWE è stata completata con il numero di passaporto D/005072. La presente modifica è entrata in vigore il 14 ottobre 2008.

29 settembre 2008
externer LinkModifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
Il Consiglio federale ha modificato, in data 26 settembre 2008, l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5) ed ha introdotto ulteriori misure coercitive contro lo stesso Stato.

In particolare le sanzioni finanziarie esistenti sono state estese e inasprite (art. 4). D'ora in poi non possono più essere concessi crediti a persone o imprese, attivi nei settori dell'industria forestale o della trasformazione del legno, dell'estrazione di carbone o metalli industriali e dell'estrazione o della lavorazione di pietre preziose o semipreziose. L'acquisto di obbligazioni di tali imprese, così come la costituzione dijoint ventures con le stesse `epure vietato. La lista delle imprese birmane colpite da sanzioni finanziarie (Allegato 3) è stata ampliata da 39 iscrizioni a 83, mentre quella concernente le persone fisiche (Allegato 2) da 386 a 523.  Le modifiche sono entrate in vigore il 27 settembre 2008.

L'intermediario finanziario deve annunciare di tali relazioni d'affari alla Seco, conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar e deve rispettere il blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all’articolo 2 dell'ordinanza.

2 settembre 2008
externer LinkModifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban

Il 27 agosto 2008 il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban. Questa modifica si ricollega a diversi provvedimenti presi dall'ONU ed entrerà in vigore il 1° settembre 2008.

La modifica consiste nell'aggiunta nell'allegato 2 di quattro persone fisiche di cittadinanza algerina. Una persona di cittadinanza svizzera, Ahmed Huber, morto nel maggio del 2008, è cancellata. Inoltre sono state aggiornate le posizioni di circa trenta persone fisiche e di circa quindici organizzazioni.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SSECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203).

L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.

1 settembre 2008
externer LinkModifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Il 27 agosto 2008 il Consiglio federale ha deciso l'introduzione dell'obbligo di notificazione per le relazioni d'affari con due banche iraniane. La modifica dell'ordinanza si basa sulla risoluzione 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Essa è entrata in vigore il 28 agosto 2008.

Il nuovo obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1bis dell'ordinanza prescrive che persone e istituzioni che detengono o amministrano averi o risorse economiche delle banche iraniane Melli e Saderat lo devono comunicare senza indugio alla SECO. I termini di "averi" e di "risorse economiche" sono definiti nell'articolo 3 dell'ordinanza e comprendono valori patrimoniali di ogni tipo, compresi i valori finanziari, i debiti, la garanzie e gli accrediti.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente all'annuncio di tali relazioni d'affari al Seco, conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran .

27 agosto 2008
externer LinkFINMA: Il Consiglio federale approva l’Ordinanza sul personale FINMA (disponibile solamente in tedesco e francese)

Durante la sua riunione odierna, il Consiglio federale ha approvato l’Ordinanza sul personale, proposta dal Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). L’Ordinanza sopra indicata è fortemente orientata verso il rendimento, ma anche verso un elevato grado di flessibilità. L’Ordinanza sul personale disciplina i principi relativi ai rapporti di lavoro di tutti i collaboratori della FINMA.

14 agosto 2008
externer LinkModifiche dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Zimbabwe
Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha aggiunto all'Allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe i nomi di altre 37 persone e quattro imprese. La modifica entrerà in vigore il 14 agosto 2008. Così facendo la Svizzera riprende le misure adottate di recente dall'UE. Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Seco conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2).

24 luglio 2008
externer Link Lista Bush 102
L'Autorità di controllo ha pubblicato la lista Bush 102. Essa contiene quattro nomi di individui e due imprese che dovrebbero essere implicati nel finanziamento del terrorismo. Gli intermediari finanziari sono sottoposti ad un obbligo di diligenza elevato (lista di tipo 2).

2 luglio 2008
externer Link Modifica dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban

In seguito ad una nuova modifica da parte dell'ONU delle sanzioni contro i Taliban, la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) ha pubblicato il 1° luglio 2008 un nuovo aggiornamento dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (già Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban) (RS 946.203). Sono stati aggiunti i nomi di otto persone fisiche e di un'organizzazione nell'allegato 2 all'Ordinanza.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Seco conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203).

L'annuncio alla Seco non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.

11 giugno 2008
externer Link Modifiche dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Congo e
externer Link Modifica dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban
e Estratto dalla lista di sanzioni ONU

Applicando decisioni dell'ONU, il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo. Alcune informazioni concernenti persone indicate nell'allegato sono state modificate e il nome di una persona fisica è stato eliminato. L'allegato non contiene nomi nuovi. Le modifiche entreranno in vigore il 10 giugno 2008.

Inoltre, il Dipartimento federale dell'economia ha adeguato l'allegato 2 dell'Ordinanza Taliban alle recenti decisioni dell'ONU con effetto dal 15 maggio 2008. La modifica contiene i nomi di 2 persone che non figurano in alcuna lista Bush pubblicata in Svizzera. Inoltre, 13 iscrizioni preesistenti sono state modificate. Per quanto concerne i nomi menzionati in tale allegato, gli intermediari finanziari sottostanno all'obbligo di comunicazione all'Ufficio di comunicazione (MROS) e al seco.

21 maggio 2008
24.07.2008" /> FINMA: nomina alla direzione e elezione per completare il consiglio d’amministrazione

Su domanda del consiglio d’amministrazione, il Consiglio federale ha approvato, in data 21 maggio 2008, la nomina di Patrick Raaflaub come direttore della FINMA. La composizione della direzione della FINMA è quindi terminata. La direzione comincerà il suo lavoro il 1° gennaio 2009. Fino al momento in cui la FINMA sarà operativa, l’attività di vigilanza operazionale resta completamente presso le tre autorità oggetto della fusione.

28 aprile 2008
externer Link Modifica dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Applicando una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale ha ordinato nuove misure coercitive contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha modificato l’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran e i rispettivi allegati 1 e 3. In particolare, secondo il nuovo articolo 3a è vietato adempiere alle esigenze iraniane stabilite in contratti il cui contenuto è contemplato dalle sanzioni. Inoltre, 13 nuovi individui e 12 nuove imprese sono state iscritte nell'allegato 3. L’ordinanza è entrata in vigore il 24 aprile 2008.

17 aprile 2008
Dichiarazione del GAFI del 28 febbraio 2008, concernente l’Uzbekistan, l’Iran, la parte Nord di Cipro e altre nazioni

Nella sua dichiarazione del 28 febbraio 2008, il gruppo di azione finanziaria (GAFI) constata che nelle nazioni Uzbekistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, São Tomé e Principe, così come nella parte Nord di Cipro, le misure prese per la lotta contro il riciclagg24.07.2008ono gli standard del GAFI (Raccomandazioni 40+9). I rischi che ne derivano devono essere controllati applicando gli obblighi di diligenza nell’ambito delle relazioni d’affari e delle transazioni legate a queste nazioni e a questi territori.

Per quanto riguarda l’Uzbekistan e l’Iran, il GAFI raccomanda un’applicazione di obblighi di diligenza più severi; per la parte Nord di Cipro richiede di prestare particolare attenzione ai rischi e per quanto concerne il Pakistan consiglia prudenza. Non è stata invece pronunciata alcuna raccomandazione relativa a Turkmenistan e São Tomé e Principe.

La presente dichiarazione del GAFI deve essere presa in considerazione dagli intermediari finanziari nell’ambito dell’esercizio dei loro obblighi secondo il capitolo 2 della legge sul riciclaggio di denaro e delle pertinenti norme esecutive.

FATF STATEMENT
FATF DECLARATION
Mitteilung der FATF

15 aprile 2008
externer Link Modifica dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban

Applicando decisioni dell'ONU, il Dipartimento federale dell’economica ha modificato 165 iscrizioni preesistenti dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban. L’allegato non contiene nuovi nomi. La modifica è entrata in vigore il 15 aprile 2008.

19 marzo 2008
externer LinkModifica dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban

Applicando decisioni dell'ONU, il Dipartimento federale dell’economica ha modificato 4 iscrizioni preesistenti dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban. L’allegato non contiene nuovi nomi. La modifica è entrata in vigore il 18 marzo 2008.

5 marzo 2008
externer LinkModifica dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban

Applicando decisioni dell'ONU, il Dipartimento federale dell’economica ha modificato 8 iscrizioni preesistenti dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban. L’allegato non contiene nuovi nomi. La modifica è entrata in vigore il 4 marzo 2008.

12 febbraio 2008
externer LinkCircolare 2004/1 – Versione del 01.02.2008

L’Autorità di controllo ha pubblicato la versione modificata della circolare 2004/1 che regola l’accreditamento delle società di revisione nonché dei responsabili dei mandati LRD. I criteri d’accreditamento sono stati adattati alle esigenze della legge federale sulla sorveglianza dei revisori.

12 febbraio 2008
externer Link Modifica dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban

Il Dipartimento federale dell'economia ha adeguato alle recenti decisioni dell'ONU, con effetto il 6 febbraio 2008, l'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban. Sono stati aggiunti tre nomi di persone contenuti nella lista Bush 83. Per quanto concerne i nomi menzionati in tale allegato, gli intermediari finanziari sottostanno all'obbligo di comunicazione all'Ufficio di comunicazione (MROS) e alla SECO.

6 febbraio 2008
Revisione dell’ORD AdC - Consultazione

L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (in seguito: Autorità di controllo) pone oggi in consultazione il testo, parzialmente modificato, della sua ordinanza relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (RS 955.16)

Lettera d’accompagnamento, disponibile solo in tedesco (PDF) e francese (PDF)
Testo ORD AdC (PDF)

30 gennaio 2008
externer Link Modifica dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban

Applicando decisioni dell'ONU, il Dipartimento federale dell’economica ha modificato 26 iscrizioni preesistenti dell'Allegato 2 dell'Ordinanza Taliban. L’allegato non contiene nuovi nomi. La modifica è entrata in vigore il 29 gennaio 2008.

Contatto: info@gwg.admin.ch

 

Ultimo aggiornamento il: 21.05.2008

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