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Revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Parallelamente alla revisione totale del diritto sulla sorveglianza degli assicuratori è stata operata una revisione parziale del diritto in materia di contratti assicurativi. Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2006 le modifiche delle disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Di seguito elenchiamo le novità più importanti:
  • obbligo per gli assicuratori di informare in modo esauriente l'assicurato, prima della conclusione del contratto, in merito al contenuto essenziale dello stesso. Tali informazioni devono riguardare non solo le conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali e precontrattuali e la risoluzione anticipata del contratto, bensì anche la concretizzazione delle basi di calcolo e le modalità di partecipazione agli utili nonché dei valori di trasformazione e di riscatto. Con la revisione questo obbligo viene espressamente stabilito dalla legge.
  • le conseguenze di una reticenza da parte degli assicurati vengono attenuate. Secondo il diritto previgente, l'assicuratore poteva risolvere retroattivamente il contratto con l'assicurato, se aveva scoperto che questi gli aveva taciuto fatti rilevanti. La revisione prevede che l'assicuratore venga liberato dall'obbligo di fornire la prestazione solo se sussiste un nesso causale tra il fatto taciuto e il danno subentrato.
  • il principio dell'indivisibilità dei premi è stato abrogato: in caso di risoluzione del contratto assicurativo prima della scadenza annuale dell'assicurazione vale ora il principio della divisibilità dei premi, ossia della restituzione proporzionale dei premi «non utilizzati».
  • con il trasferimento di proprietà dell’oggetto assicurato il contratto assicurativo non passa più all’acquirente, eccettuato il caso di cambiamento di detentore di un veicolo a motore.
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Contatto: info@bpv.admin.ch
Aggiornato l'ultima volta il: 10.08.2007

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