|
|
|
|
|
Domande poste di frequente |
Aperçu |
|
Prescrizioni relative alla terminologia finanziaria utilizzata nelle leggi rilevanti per la sorveglianza della Commissione federale delle banche |
Le diverse leggi finanziarie prudenziali delle quali la CFB assicura l’applicazione contengono una terminologia specifica riservata agli istituti e alle attività contemplativi. Ne consegue una restrizione nell’utilizzazione di tale terminologia nella ragione sociale, nello scopo sociale, nei documenti commerciali e negli atti pubblicitari di terze persone attive in ambito finanziario. Le principali regole applicabili sono indicate qui di seguito e sono suddivise secondo gli ambiti in cui potrebbero insorgere conflitti. Le regole esposte sono finalizzate ad evitare confusione agli investitori e in generale al pubblico.
|
1. Regole derivanti dal diritto bancario |
Solo gli istituti cui la CFB ha rilasciato l’autorizzazione ad esercitare un’attività bancaria possono far figurare i termini di « banca » o « banchiere » nella loro ragione sociale, nella definizione del loro scopo sociale e nei loro documenti commerciali oppure utilizzare tali termini a scopo pubblicitario (art. 1 cpv. 4 LBCR). Analogamente solo questi istituti possono indicare, in particolare nello scopo sociale o a fini pubblicitari, di esercitare un’attività di tipo bancario.
Ne consegue che pure indicazioni quali « accettazione di fondi » o « attività bancarie » sono consentite unicamente agli istituti che beneficiano di un’autorizzazione all’esercizio di un’attività bancaria.
|
2. Regole derivanti dal diritto borsistico |
L’utilizzo di termini quali « commerciante di valori mobiliari », « ditta di emissione », « fornitore di derivati » o « market maker » nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale, nei documenti commerciali oppure a fine pubblicitario è riservato agli istituti che sono al beneficio di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di negoziante di valori mobiliari. Analogamente anche la menzione, in particolare nello scopo sociale o a fini pubblicitari, dell’esercizio di un’attività nell’ambito del commercio di valori mobiliari è riservata esclusivamente ai titolari della necessaria autorizzazione. Quali valori mobiliari si intendono le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti non autenticati che esplicano le medesime funzioni (diritti valori) e i derivati. Con la definizione di commerciante di valori mobiliari è da intendersi qualsiasi persona, persona giuridica o ditta individuale che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquista e vende a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offre al pubblico sul mercato primario o crea essa stessa derivati e li offre al pubblico (art. 2 LBVM).
Per le società attive nel settore finanziario ne consegue che i termini quali « acquisto, vendita, negoziazione, intermediazione, collocamento, commercio, ecc. di valori mobiliari », oppure definizioni quali "qualsiasi transazione concernente valori mobiliari" sono riservati a chi è al beneficio di un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività di commerciante di valori mobiliari rilasciata dalla CFB. La definizione "amministrazione di valori mobiliari" può invece essere utilizzata da gestori patrimoniali, sebbene non dispongano di un’autorizzazione per il commercio di valori mobiliari.
|
3. Regole derivanti dalle normative sugli investimenti collettivi di capitale |
La designazione di investimenti collettivi di capitale non deve provocare l’insorgere di confusioni o indurre in errore circa la natura degli investimenti effettuati. Le denominazioni quali « fondo di investimento », « fondo di collocamento », « società di investimento a capitale variabile », « SICAV », « società in accomandita per investimenti collettivi di capitale », « società di investimento a capitale fisso » e « SICAV » possono essere utilizzate solo per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla legge sugli investimenti collettivi di capitale (art. 12 LICol).
Ne consegue che indicazioni quali « amministrazione di fondi » o « gestione di fondi » possono essere utilizzati solo da chi è titolare di un’autorizzazione come direzione del fondo d’investimento rilasciata dalla CFB. I termini quali « amministrazione di valori mobiliari » o « gestione di valori mobiliari » possono percontro essere utilizzati da gestori patrimoniali, a prescindere dal fatto che siano o meno al beneficio di un’autorizzazione di commerciante di valori mobiliari (vedi cifra 2).
|
4. Regole per i gestori patrimoniali |
È auspicabile che i gestori patrimoniali (in francese) indichino i termini di « gestione » di beni, di sostanza di patrimoni ecc. Per distinguerli dai commercianti di valori mobiliari (in francese), i gestori patrimoniali che indicano nel loro scopo sociale a registro di commercio che acquistano, vendono o negoziano valori mobiliari, devono perlomeno precisare che svolgono tali attività a nome dei loro clienti e non a nome proprio.
|
5. Esempi
|
Iscrizioni non conforme a registro di commercio |
Iscrizione auspicabile |
Iscrizione accettata |
Acquisto, vendita, intermediazione e gestione di ogni valore mobiliare. |
Gestione di beni mobiliari. |
Acquisto, vendita, negoziazione e gestione di ogni valore mobilare a nome e per conto di terzi. |
Esecuzione di ogni transazione concernente valori mobiliari. |
Gestione di beni mobiliari. |
Esecuzione di ogni transazione concernente valori mobilari a nome e per conto di terzi.
. |
Amministrazione e gestione di fondi e valori mobiliari. |
Amministrazione e gestione di patrimoni e di beni mobilari. |
Amministrazione e gestione di patrimoni e di valori mobiliari. |
|
|
|
|
|
|
|
|