Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP

Inizio selezione lingua

Inizio zona contenuto

Inizio navigatore

Fine navigatore



Accordi internazionali

Fino ad oggi la Svizzera ha concluso due accordi internazionali in materia di assicurazioni, vale a dire uno con la Comunità europea (1) e l'altro con il Liechtenstein (2). Con ogni Stato dello SEE (vedi la rubrica «Cooperazione internazionale») sono inoltre stati conclusi memorandum d'intesa su scambio di informazioni e cooperazione amministrativa.

Accordo CH-CEE

Dall’adozione da parte della CEE della Prima direttiva assicurazione danni (73/239/CEE) che istituiva la libertà di stabilimento tra gli Stati membri della CEE, sono state avviate negoziazioni per garantire agli assicuratori svizzeri delle condizioni di stabilimento non discriminatorie negli Stati membri della CEE. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

L’Accordo mira alla libertà di stabilimento delle imprese di assicurazione svizzere attive nel campo dell’assicurazione contro i danni in tutti gli Stati dell’Unione europea e viceversa. Esso contempla tutte le condizioni necessarie e sufficienti da soddisfare affinché un'impresa di assicurazione contro i danni possa aprire una succursale sul territorio dell'altra Parte contraente.

Le condizioni più importanti sono l’obbligo dell'autorizzazione e la sorveglianza permanente della succursale da parte del Paese (principio della sorveglianza da parte del Paese dell'attività). L’autorizzazione deve essere accordata se la domanda è conforme alle condizioni enumerate nell’Accordo. La sorveglianza permanente comprende almeno il controllo delle riserve tecniche e degli attivi che le coprono. La solvibilità dell'impresa di assicurazione deve essere valutata dal Paese della sede dell’impresa secondo i calcoli relativi al margine di solvibilità i cui dettagli si trovano nell’Accordo, e deve essere garantita tramite un certificato di solvibilità all’attenzione del o dei Paesi di attività. Tutte queste condizioni sono trasposte nel diritto svizzero in materia di sorveglianza.

Accordo CH-FL

L’Accordo è stato concluso su richiesta degli assicuratori svizzeri, a seguito dell’adesione del Liechtenstein all’Accordo sullo SEE. Questi non desideravano essere discriminati nei confronti degli assicuratori dello SEE per gli affari nel Liechtenstein, fino allora considerati come affari svizzeri. L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 1998.

L'Accordo garantisce agli assicuratori, aventi la loro sede in uno dei due Paesi, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel territorio dell’altro Paese con un’autorizzazione unica concessa dal Paese della sede e valida nei due Paesi (principio della sorveglianza da parte del Paese della sede). L'Accordo si fonda sul riconoscimento reciproco dei diritti di sorveglianza e contempla unicamente le disposizioni mancanti nelle legislazioni nazionali per il funzionamento della sorveglianza da parte del Paese della sede. Le disposizioni sono applicabili direttamente e non vengono ammesse nel diritto svizzero.

Gli intermediari assicurativi beneficiano degli stessi vantaggi che gli assicuratori dal 1° luglio 2007, data alla quale l’estensione dell’accordo, sottoscritta il 20 giugno 2007, si applica a titolo provisorio, salva l’approbazione ulteriore del Parlamento.

Fine zona contenuto


Ricerca avanzata

Acordo CH-CEE

Tipo: PDF

Accordo CH-CEE
17.04.2008 | 247 kb | PDF
Tipo: PDF

20.05.2008 | 4159 kb | PDF

Accordo CH-Liechtenstein

Tipo: PDF

Accordo CH-Liechtenstein
17.04.2008 | 501 kb | PDF
Tipo: PDF

20.05.2008 | 879 kb | PDF


Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP
info@bpv.admin.ch | Diritto
http://www.bpv.admin.ch/themen/00508/01376/index.html?lang=it