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Informazione importante

All’OAD-ASA e agli intermediari finanziari direttamente sottoposti all’UFAP

Riceviamo regolarmente nuove «liste Bush» che devono essere portate a conoscenza dell’organismo di autodisciplina dell’Associazione svizzera d’Assicurazioni (OAD-ASA) e degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all’UFAP, dato che si impongono speciali provvedimenti nei confronti delle persone e organizzazioni ivi menzionate. Finora sono state pubblicate 79 «liste Bush».

Applicazione delle liste Bush
L’elaborazione di queste liste è molto onerosa. Per il momento essa non può essere disbrigata con il personale disponibile, in particolare a causa dei lavori correnti di attuazione della futura legislazione in materia di vigilanza. Abbiamo pertanto deciso di non elaborare noi stessi le liste e neppure di inviarle, ma di rinviare con pertinenti link alle liste pubblicate sul sito Web dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Autorità di controllo). Sotto la rubrica «Documentazione/Leggi e regolamentazione» del sito Web dell’Autorità di controllo sono disponibili tutte le attuali «liste Bush», compreso il rinvio agli obblighi che ne derivano per gli intermediari finanziari (link a destra «liste Bush»). Sotto la rubrica «Attualità» del sito Web dell’Autorità di controllo sono altresì pubblicate le lettere d’informazione dell’Autorità di controllo (link a sinistra «Lettere d’informazione»).

Per informarsi regolarmente sulla pubblicazione di nuove «liste Bush» invitiamo gli intermediari finanziari affiliati all’OAD-ASA e quelli direttamente sottoposti all’UFAP a iscriversi sul sito Web dell’Autorità di controllo inserendo il loro indirizzo di posta elettronica (link a destra «News OAP LRD»).

In Svizzera si è sviluppata una prassi che dipende dal genere della lista e che distingue due tipi di liste:

1.    Liste di tipo 1
Le liste di tipo 1 contengono nomi di persone fisiche e giuridiche e di gruppi che si presume siano collegati a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Talibani e che pertanto vengono sottoposti anche al Comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaïda e i Talibani a scopo di verifica e dell'eventuale inserimento nella lista di nomi del Comitato. La tabella delle liste di tipo 1 pubblicate è consultabile nella pagina Internet dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (link "Liste di tipo 1" nella colonna di destra).
Sulle relazioni d'affari con persone e organizzazioni che figurano in queste liste grava un fondato sospetto ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), per cui i valori patrimoniali implicati sono presumibilmente in relazione con un reato di riciclaggio, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale. 

In relazione alle liste di tipo 1, l’intermediario finanziario ha l'obbligo di:
  • verificare immediatamente se intrattiene relazioni contrattuali con persone e organizzazioni menzionate su una di queste liste e se una di queste persone è l'avente economicamente diritto dei relativi valori patrimoniali;
  • comunicare immediatamente all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) queste relazioni d’affari;
  • dichiarare separatamente la fattispecie anche al Segretariato di Stato dell’economia (seco);
  • informare l’UFAP dell’avvenuta comunicazione rispettando la protezione dei dati (art. 19 cpv. 2 ORD).
In nessun caso i clienti interessati devono essere informati della comunicazione avvenuta. Il blocco dei loro beni deve essere protratto fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all’Ufficio di comunicazione (art. 10 cpv. 2 LRD).

2.    Liste di tipo 2
Queste liste contengono nomi di persone fisiche e giuridiche e di gruppi che dovrebbero essere collegati ad attività terroristiche, ma che non possono essere messi in relazione né con Osama bin Laden né con il gruppo "Al Qaïda" né con i Talibani.
La tabella delle liste di tipo 2 pubblicate è consultabile nella pagina Internet dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (link "Liste di tipo 2" nella colonna di destra).

In relazione alle liste di tipo 2 l’intermediario finanziario ha l'obbligo di:
  • verificare se intrattiene relazioni contrattuali con persone e organizzazioni menzionate su una di queste liste e se una di queste persone è l'avente economicamente diritto dei relativi valori patrimoniali;
  • sottoporre le relazioni d'affari di questo tipo a un obbligo di diligenza accresciuto tenuto conto degli articoli 6 e 9 LRD in combinato disposto con gli articoli 15 segg. ORD;
  • comunicare a MROS eventuali sospetti fondati ai sensi dell'articolo 9 LRD emersi dall'analisi globale di simili relazioni d'affari.
  • informare l’UFAP dell’avvenuta comunicazione rispettando la protezione dei dati (art. 19 cpv. 2 ORD).
In nessun caso i clienti interessati devono essere informati della comunicazione avvenuta. Il blocco dei loro beni deve essere protratto fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all’Ufficio di comunicazione (art. 10 cpv. 2 LRD).

Per motivi di competenza le domande concernenti le liste, gli obblighi degli intermediari finanziari o il modo di procedere nel contesto delle liste devono essere indirizzate all’UFAP e non all’Autorità di controllo.

Applicazione delle ordinanze del Consiglio federale
Non appena sono individuate persone e organizzazioni enumerate negli allegati alle ordinanze del Consiglio federale fondate sulla legge sugli embarghi, il denaro e le risorse economiche in possesso o sotto il controllo di simili persone fisiche e giuridiche e gruppi sono bloccati. È vietato trasferire somme di denaro o mettere altrimenti a disposizione direttamente o indirettamente somme di denaro e risorse economiche a simili persone e gruppi. Le relazioni d’affari con simili persone e organizzazioni devono essere comunicate tempestivamente all’Ufficio di comunicazione e al seco. Il blocco degli averi deve essere mantenuto finché l’ordinanza viene modificata in modo corrispondente.

Gli allegati alle singole ordinanze del Consiglio federale e le relative modifiche sono disponibili sul sito Web del seco (link a destra «Sanzioni del seco»).

Contatto: info@bpv.admin.ch
Aggiornato l'ultima volta il: 23.11.2006

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