Un importante elemento della vigilanza a livello di gruppo è il controllo della dotazione di mezzi propri, rispettivamente della solvibilità a livello di gruppo. Affinché il calcolo venga effettuato in maniera uniforme l’UFAP ha elaborato una direttiva relativa a Solvibilità I. Le prescrizioni sul margine di solvibilità richiesto in ambito assicurativo si rifanno strettamente a quelle della vigilanza svizzera su base individuale, rispettivamente alla pertinente direttiva dell’UE. Nel settore finanziario si applicano le regole della vigilanza sulle banche. La somma delle esigenze nel settore assicurativo e nel settore finanziario è raffrontata ai fondi propri disponibili o computabili dell’intera impresa.
Tale coefficiente non tiene però sufficientemente conto del profilo di rischio dei singoli gruppi. I gruppi in questione provvedono attualmente, in stretta collaborazione con l’UFAP, all’adeguamento alle esigenze del test svizzero di solvibilità SST (Solvibilità II) dei loro modelli interni basati sul rischio. In vista di un approccio basato sui rischi, oltre che dei rischi del settore assicurativo i conglomerati devono tenere conto dei rischi del settore bancario (Basilea II). La totalità dei fondi propri necessari (capitale mirato) è raffrontata ai fondi propri computabili (capitale che sopporta il rischio) del gruppo.