2014-19

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Partie Ricorrente A (candidato all’ottenimento della qualifica d’intermediario assicurativo)
Domaine Domaine autorisé
Thème Autres
Résumé

Il candidato A ha sostenuto le prove scritte e orali per l’ottenimento della qualifica d’intermediario assicurativo. Dopo la notifica della decisione di non superamento della prova orale, A ha interposto ricorso presso la Commissione di ricorso, istituita dalla FINMA, ai sensi dell’Art. 18 del Regolamento d’esame per il conseguimento della qualifica professionale d’intermediario assicurativo. A seguito del non accoglimento del proprio gravame, egli ha presentato ricorso alla FINMA. Il ricorrente si è limitato a esprimere la volontà di ottenere una nota sufficiente, senza precisare in quali domande e per quale motivo riteneva che ulteriori punti dovessero essergli assegnati. Non fornendo sufficienti indicazioni sull’ipotetico conseguimento dei punti mancanti, il ricorrente non permetteva di valutare la richiesta, a maggior ragione se si considera che l’autorità di ricorso (la FINMA in questo caso) non possiede le competenze tecniche specifiche per valutare la prestazione d’esame. Attribuendo in maniera arbitraria i punti mancanti, l’autorità di ricorso si esporrebbe a originare ingiustizie e discriminazioni nei confronti degli altri candidati all’esame. La FINMA, dopo aver analizzato le allegazioni del ricorrente e i documenti di correzione utilizzati dagli esaminatori, ha quindi constatato la correttezza della decisione impugnata.

Mesure

Il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso è respinto.

Entrée en force

La decisione della FINMA è cresciuta in giudicato senza ricorso.

Communication -
Date de la décision 30.10.2014
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