Secondo l’articolo 90 della legge sul contratto d’assicurazione(LCA), a richiesta dell’avente diritto l’assicuratore sulla vita è tenuto a riscattare totalmente o parzialmente ogni assicurazione sulla vita per la quale vi sia certezza che l’avvenimento assicurato accadrà e per la quale si siano pagati i premi di tre anni almeno. Le disposizioni sul riscatto devono essere inserite nelle condizioni generali d’assicurazione. L’assicuratore sulla vita deve presentare all’UFAP le basi di calcolo del valore di liquidazione. L’UFAP decide se i valori di liquidazine previsti sono adeguati. I relativi presupposti sono disciplinati dall’articolo 127 OS.
Partecipazione degli assicurati alle eccedenze
In Svizzera l’assicurazione sulla vita è sempre ampiamente esercitata contro il versamento di premi lordi. Essi comprendono supplementi di sicurezza e di costi non sempre necessari all’assicuratore che possono pertanto essere restituiti all’assicurato sotto forma di quote di eccedenze.
Nel quadro di diverse nuove prescrizioni in materia di trasparenza, gli assicuratori sulla vita devono presentare ogni anno agli assicurati un conteggio comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze. Il conteggio deve in particolare illustrare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi sono assegnate le quote di eccedenze risultanti. Le disposizioni in materia di trasparenza relative alla previdenza privata 3a e 3b sono contenute negli articoli 36 LSA e 136 – 138 OS. Per quanto concerne la previdenza professionale si applicano le seguenti prescrizioni.
Prescrizioni particolari per l’assicurazione della previdenza professionale
Le imprese di assicurazione sulla vita che operano nel settore della previdenza professionale devono costituire uno speciale patrimonio vincolato per far fronte ai loro impegni in materia di previdenza professionale. Inoltre esse tengono un conto d’esercizio annuale separato per la previdenza professionale (art. 37 LSA e art. 139 OS). In base alle disposizioni di legge, l’UFAP ha stabilito uno schema di presentazione dei conti per la tenuta del conto d’esercizio nonché le relative prescrizioni e sorveglierà molto severamente l’osservanza di prescrizioni e direttive.
Inoltre gli assicuratori sulla vita sottoposti a sorveglianza devono ottemperare a speciali obblighi di informazione nei confronti degli istituti di previdenza assicurati. Tali obblighi comprendono in particolare la pubblicazione del conto d’esercizio (art. 140 OS) e un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze (art. 68 cpv. 4 lett. a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità LPP)). Ai fini della pubblicazione l’UFAP ha elaborato, nel senso di un’esigenza minima, uno schema di pubblicazione fondato sullo schema di presentazione dei conti per la tenuta del conto d’esercizio. Dal conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze deve tra l’altro risultare su quale base è calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi sono assegnate le quote di eccedenze risultanti.
La nuova legislazione stabilisce peraltro che almeno il 90 per cento della somma delle componenti dei redditi calcolate nell’ambito del conto d’esercizio deve essere utilizzato a favore degli assicurati (cosiddetta quota minima, art. 37 cpv. 4 LSA e art. 147 OS). In questo contesto costituiscono un’eccezione i contratti assicurativi con speciali disposizioni contrattuali tra lo stipulante (istituti di previdenza assicurati) e l’assicuratore sulla vita (art. 146 OS).