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La sorveglianza degli assicuratori sulla vita

La sorveglianza degli assicuratori sulla vita persegue essenzialmente tre obiettivi:

I. Osservanza delle norme giuridiche e etiche da parte degli assicuratori sulla vita
II. Mantenimento della solvibilità e garanzia delle prestazioni agli assicurati
III. Protezione degli assicurati contro gli abusi

I principali compiti della sorveglianza degli assicuratori sulla vita corrispondono a quelli validi per l’intero ambito di vigilanza degli assicuratori privati, ossia:
  • rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’assicurazione
  • verifica e approvazione dei piani d’esercizio
  • controllo costante dell’esercizio dell’assicurazione
  • verifica dei rendiconti annuali
  • controllo della solvibilità (Solvency I e test svizzero di solvibilità SST)
  • controllo dei rapporti sul patrimonio vincolato
  • ritiro dell’autorizzazione in caso di cessazione dell’esercizio dell’assicurazione.
Ad eccezione della previdenza professionale, le tariffe e le condizioni generali di assicurazione (CGA) in materia di assicurazione sulla vita non necessitano più dell’approvazione preliminare dell’UFAP. Nonostante la soppressione dell’obbligo di approvazione, l’UFAP è autorizzato a effettuare controlli e ispezioni a posteriori per garantire che le CGA applicate siano conformi alla legge e non svantaggino gli assicurati, né pregiudichino la solvibilità dell’impresa di assicurazione.

Ai fini dell’assicurazione della previdenza professionale permane invece valido il cosiddetto obbligo preventivo di autorizzazione. Ciò significa che le tariffe e le CGA per l’assicurazione in materia di previdenza professionale devono essere ulteriormente sottoposte all’UFAP per approvazione prima di essere offerte sul mercato. L’UFAP verifica se le CGA sono conformi alla legge e se i premi si situano in un ambito che tuteli gli assicurati da abusi nonché eccessivi margini di sicurezza e di utile e che garantisca la solvibilità dell’assicuratore.

Il controllo delle riserve tecniche, del patrimonio vincolato (art. 16 – 20 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e art. 54 – 67 e 70 – 95 dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)) e del margine di solvibilità, ossia dei valori liberi da qualsiasi impegno, costituisce un importante elemento della sorveglianza degli assicuratori sulla vita. Gli articoli 23 – 26 e 37 – 40 OS descrivono le modalità di calcolo del margine di solvibilità degli assicuratori sulla vita.

La divisione «Assicurazione sulla vita» completa la sua funzione di sorveglianza effettuando ispezioni presso gli assicuratori sulla vita ad essa sottoposti. Essa risponde inoltre alle richieste di informazione e ai reclami degli assicurati.

In ambito di previdenza professionale è necessaria una speciale coordinazione e collaborazione tra gli organi di sorveglianza della Confederazione (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS) e dei Cantoni. L’UFAS e gli organi cantonali di vigilanza sorvegliano gli istituti di previdenza che operano nel settore della previdenza professionale.
  • Testi normativi
» Vedere il link (a destra) "Legislazione" per alle leggi dell'assicurazione sulla vita :
-- Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)
-- Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)
-- Ordinanza sulla sorveglianza (OS)



Nuovo orientamento della sorveglianza

Il nuovo orientamento della sorveglianza potenzia la vigilanza basata sui rischi. Questo traspare in particolare con l’introduzione del test svizzero di solvibilità (SST) per tutte le imprese di assicurazione sottoposte a sorveglianza e quindi anche per gli assicuratori sulla vita (art. 22 LSA e art. 41 – 53 OS).

Lo SST è uno strumento di sorveglianza per misurare e aggregare i rischi assicurativi, di mercato e di credito ai quali sono esposte le imprese di assicurazione. Grazie allo SST le imprese di assicurazione sulla vita valutano segnatamente il capitale necessario per garantire la loro esposizione ai rischi. Il capitale disponibile per la copertura dei rischi è stabilito in funzione del capitale necessario stimato. L’ordine di grandezza del quoziente che ne risulta determina diversi livelli di intervento. Se il quoziente non è raggiunto l’autorità di sorveglianza adotta provvedimenti corrispondenti.

Contatto: info@bpv.admin.ch
Aggiornato l'ultima volta il: 14.11.2007

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