Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP

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Previdenza professionale

L’assicurazione collettiva rappresenta due terzi del volume degli affari svizzeri dell'assicurazione sulla vita e pertanto occupa un posto di primo piano in questo settore.
Nel 2007, tra le 16 imprese di assicurazioni sulla vita che esercitano l'assicurazione collettiva, 12 assicurano la previdenza professionale e si trovano perciò sottoposte a esigenze particolari definite dalla legge e la cui applicazione è rigorosamente sorvegliata dall'UFAP. Tali esigenze traducono la necessità di trasparenza entrata in vigore il 1° aprile 2004.

Contabilità PP

L'obbligo di trasparenza delle imprese di assicurazione sulla vita esercitanti la previdenza professionale entrato in vigore il 1° aprile 2004 si effettua principalmente per mezzo di un patrimonio vincolato separato dal resto degli affari e di una contabilità separata (art. 37 LSA e 139 OS). Sulla base delle disposizioni legali, l'UFAP ha allestito un sistema di contabilità e prescrizioni concernenti la tenuta dei conti separata, la cosiddetta Contabilità PP, allo scopo di sorvegliare rigidamente il rispetto delle prescrizioni e delle direttive.

La contabilità annua separata deve tener conto distintamente dei processi di risparmio, di rischio e dei costi (art.143 a 145 OS). In questi tre processi sono prese in considerazione tutte le posizioni importanti di prodotti e di oneri secondo il loro importo. Se si deducono gli oneri del prodotto per ogni processo si ottiene il risultato della Contabilità PP. Questo risultato viene tesaurizzato nel fondo delle eccedenze a favore degli istituti di previdenza assicurati e dei loro assicurati dopo il potenziamento necessario delle riserve matematiche e dopo deduzione della parte dell’assicuratore.

» Vedere anche il link (a destra)  «Contabilità PP».

Quota minima

La legislazione stabilisce inoltre che la quota minima (art. 37.4 LSA e art. 147 OS), ovvero almeno il 90 per cento della somma delle tre componenti risparmio, rischio e costi (prodotto totale), calcolata nel quadro della contabilità deve essere impiegata a favore degli assicurati. Sono esclusi i contratti d’assicurazione con disposizioni contrattuali particolari convenute tra lo stipulante dell’assicurazione, in questo caso l’istituto di previdenza assicurato, e l’assicuratore sulla vita (art. 146 OS).

Primo risultato della Contabilità PP
Conformemente all'ordinanza, nel 2006 tutti gli assicuratori sulla vita privati svizzeri che esercitano la previdenza professionale hanno presentato per la prima volta all’UFAP i loro risultati secondo la Contabilità PP.

Per il secondo rapporto concernente il 2006, la quota di distribuzione minima ammontava al 91.6 per cento del reddito totale (92.7 per cento per il primo rapporto 2005).

Comunicazioni

» Vedere il link (a destra) «UFAP-Infos sulla PP» per le comunicazione dellUFAP concernente lattuazione concreta delle prescrizioni di trasparenza nella previdenza professionale (quota minima, etc.) dal 2006.

Informazione agli Istituti di previdenza

Gli assicuratori sulla vita devono conformarsi agli specifici obblighi di informare nei confronti degli istituti di previdenza assicurati. Questi obblighi includono in particolare la pubblicazione di uno «schema di pubblicazione» (art. 140 OS) nonché di un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze (art. 68.4.a LPP (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Nell’ottica della pubblicazione, l’UFAP ha definito una serie di informazioni minime, un progetto di pubblicazione che si fonda sulla Contabilità PP. Le informazioni concernenti le parti di eccedenze che le imprese di assicurazione devono versare agli istituti di previdenza sono disciplinate dall’articolo 68 della legge sulla previdenza professionale (LPP).

» Vedere anche il link (a destra) «Istituti di previdenza».


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Aggiornato l'ultima volta il: 14.11.2007

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