Se da un indizio derivano prove concrete di un’attività non autorizzata, la FINMA avvia gli accertamenti volti a constatare la fattispecie. Si tratta di accertamenti informali il cui scopo è poter valutare, sulla scorta di informazioni fondate, la necessità o meno di avviare un procedimento di enforcement.
Fra gli strumenti per accertare la fattispecie, la FINMA dispone innanzitutto dell’obbligo d’informazione ai sensi dell’art. 29 LFINMA. Ciò riguarda non solo gli operatori già autorizzati dalla FINMA, ma secondo il Tribunale federale si applica anche agli operatori il cui obbligo di autorizzazione è (ancora) controverso. Gli operatori attivi in maniera illecita sono pertanto tenuti a rispondere alle richieste di informazioni della FINMA in maniera esaustiva e veritiera.
Se un operatore non ottempera all’obbligo d’informazione e di conseguenza la FINMA non può procedere all’ulteriore accertamento del sospetto di attività illecita, essa pubblica, previa diffida, sull’apposita lista di allerta le informazioni concernenti l’impresa interessata.
Un altro importante strumento per ottenere informazioni è l’assistenza amministrativa nazionale e internazionale. Se nei confronti dell’operatore o dei responsabili è in corso un procedimento penale in Svizzera, la FINMA, per quanto possibile, coordina gli accertamenti con le autorità penali competenti.
L’ulteriore modo di procedere della FINMA varia in misura sensibile in funzione del singolo caso. Se l’operatore e il modello operativo in questione palesano sostanzialmente una certa serietà, il capitale degli investitori non è a repentaglio e l’operatore si mostra cooperativo, può rivelarsi opportuno che sia l’operatore stesso ad adottare i provvedimenti necessari al ripristino della situazione conforme. Per esempio, l’operatore può adeguare il suo modello operativo o la sua pubblicità oppure procurarsi un’autorizzazione della FINMA.
In casi particolarmente gravi di attività illecita in cui gli investitori sono costantemente messi a repentaglio, la FINMA avvia un procedimento di enforcement. Se nel corso degli accertamenti o del procedimento di enforcement sussiste un sospetto fondato di atti criminali, la FINMA sporge denuncia presso l’autorità penale competente.