Vigilanza sulle infrastrutture del mercato finanziario

La FINMA vigila sulle infrastrutture del mercato finanziario svizzero. Essa contribuisce in questo modo a mercati di valori mobiliari e di derivati ben funzionanti e trasparenti e tutela i partecipanti al mercato e gli investitori.

Le basi legali dell’infrastruttura del mercato finanziario sono ampiamente supportate e fissate nella Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), nella Legge sulle banche (LBCR), nella Legge sulle borse (LBVM) e nella Legge sulla Banca nazionale (LBN). Le disposizioni d’esecuzione sono disciplinate dall’Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA), dall’Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA) e dall’Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN). Per quanto riguarda la vigilanza della FINMA sulle infrastrutture dei mercati finanziari, è rilevante soprattutto la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) in combinato disposto con l’Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi).

Infrastrutture del mercato finanziario sottoposte a vigilanza

Offrendo servizi di negoziazione, compensazione, regolamento e custodia di valori mobiliari, le infrastrutture del mercato finanziario costituiscono la colonna portante di un mercato dei capitali efficiente e ben funzionante. Tali infrastrutture sono inoltre un essenziale anello di congiunzione con i mercati internazionali dei capitali e la circolazione dei capitali. Ai sensi della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), sono considerati infrastrutture del mercato finanziario i seguenti fornitori di servizi:

  • sedi di negoziazione, cioè borse o sistemi multilaterali di negoziazione (art. 26LInFi)
  • controparti centrali (art. 48 LInFi)
  • depositari centrali (art. 61 LInFi)
  • repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74 LInFi)
  • sistemi di pagamento (art. 81 LInFi).

Infrastrutture del mercato finanziario estere

Le infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute dalla FINMA sono sottoposte alla vigilanza dell’autorità estera competente. Quest’ultima e la FINMA si scambiano le informazioni.

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