Intermediari assicurativi

Il 1° gennaio 2024 entreranno in vigore le versioni sottoposte a revisione della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS). Con il nuovo quadro normativo aumenteranno i requisiti posti all’intermediazione assicurativa e verranno applicati nuovi criteri per l’assoggettamento alla vigilanza della FINMA. Dal 1° gennaio 2024 saranno ammessi sul mercato assicurativo svizzero soltanto gli intermediari che soddisfano questi requisiti più stringenti.

Nuova regolamentazione dell'intermediazione assicurativa

Video informativo in merito alla nuova regolamentazione dell’intermediazione assicurativa.

Documentazione addizionale e nuova registrazione

Per presentare la documentazione addizionale o effettuare una nuova registrazione necessitate dell’accesso alla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP).

Video informativo sull'utilizzo della piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP).


Accesso all'EHP per intermediari assicurativi

Guida per gli utenti: Registrazione degli intermediari assicurativi

Le informazioni riportate su questa pagina vengono aggiornate in via continuativa. Restate costantemente aggiornati registrandovi su MyFINMA e abbonandovi alle notizie per gli intermediari assicurativi.

A MyFINMA

MyFINMA-Abonnement "Versicherungsvermittlung"

Anleitung für die kostenlose Anmeldung

Ultima modifica: 21.08.2023 Dimensioni: 0.98  MB
Aggiungere ai favoriti

Verificate la vostra attività di intermediari

Verificate se dal 1° gennaio 2024 la vostra attività di intermediari assicurativi rientra nella sfera di applicazione della nuova regolamentazione. Gli intermediari assicurativi sono persone fisiche o giuridiche che offrono o stipulano contratti assicurativi, sia mediante contatto diretto con la clientela sia attraverso una piattaforma elettronica. È considerata intermediazione assicurativa anche la consulenza finalizzata alla conclusione di un contratto di assicurazione da parte dei clienti. Se vengono soltanto forniti dati o informazioni, l’attività non si configura invece come intermediazione assicurativa.


Potete svolgere la vostra attività quali intermediari assicurativi non vincolati oppure vincolati. Siete tenuti a optare per una di queste due tipologie di intermediazione.

Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con la propria clientela e agiscono nell’interesse di quest’ultima. Non possono avviare alcuna collaborazione con un’impresa di assicurazione che limiti la loro libertà di operare anche per conto di altre imprese assicurative. Parimenti, non possono rappresentare alcun assicuratore.

Gli intermediari assicurativi vincolati intrattengono invece un rapporto di fiducia con un’impresa di assicurazione. Sotto il profilo del diritto in materia di vigilanza, sono subordinati all’impresa a cui sono legati o per la quale offrono o stipulano contratti di assicurazione.

Indicazioni dettagliate sulle questioni inerenti all’assoggettamento e sulla differenza tra intermediazione assicurativa non vincolata e vincolata sono riportate nel rapporto «Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza – Commento» del Dipartimento federale delle finanze DFF.

Obblighi degli intermediari assicurativi

Gli obblighi in capo agli intermediari assicurativi con decorrenza dal 1° gennaio 2024 sono descritti nella LSA e nell’OS, consultabili ai link indicati di seguito. I punti principali sono i seguenti:

  • Registrazione: per operare in modalità non vincolata dovete richiedere l’iscrizione nel registro pubblico della FINMA come intermediari assicurativi, trasmettendo all’Autorità i corrispondenti dati e documenti in formato elettronico. Se il 1° gennaio 2024 risultate già iscritti come intermediari non vincolati, potete continuare a operare in maniera non vincolata. Avrete tempo fino al 30 giugno 2024 per presentare la documentazione addizionale.

    Per presentare la documentazione addizionale o effettuare una nuova registrazione necessitate dell’accesso alla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP). Trovate le informazioni sulla procedura da seguire a questa pagina.

    In linea di principio gli intermediari assicurativi vincolati non sono invece più soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro della FINMA.

  • Garanzia finanziaria: gli intermediari assicurativi devono stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale o disporre di garanzie finanziarie equivalenti.

  • Obbligo d’informazione: prima di procedere alla conclusione di un contratto, siete tenuti a mettere a disposizione di tutti i vostri clienti una serie di informazioni importanti. Gli intermediari assicurativi non vincolati devono in particolare pubblicare le indennità percepite dalle imprese di assicurazione o da altri soggetti terzi.

  • Obbligo di rendicontazione: quali intermediari assicurativi non vincolati dovete presentare annualmente alla FINMA un rapporto contenente cifre salienti e informazioni sulla vostra attività.

  • Costi: a partire dal 1° gennaio 2024, agli intermediari assicurativi registrati si applica una tassa annua di vigilanza. L’importo per il 2024 è stato fissato a CHF 475. La tassa di registrazione una tantum ammonta a CHF 350 per le persone fisiche e a CHF 750 per le persone giuridiche. La documentazione addizionale non è a pagamento.

Formazione e perfezionamento professionale per gli intermediari assicurativi

Tutti gli intermediari assicurativi sono ora tenuti ad acquisire e comprovare le conoscenze e le competenze necessarie per l’esercizio della loro attività. Il settore assicurativo definisce autonomamente questi standard e organizza i corsi obbligatori di formazione e perfezionamento professionale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (AFA):

Se operate come intermediari assicurativi dal 1° gennaio 2024 o già prima di questa data, dovrete adempiere l’obbligo di perfezionamento professionale entro il 1° gennaio 2026.

Documentazione addizionale obbligatoria per gli intermediari assicurativi non vincolati già operativi

Se siete iscritti nel registro della FINMA come intermediari assicurativi non vincolati già da prima del 1° gennaio 2024, potete continuare a svolgere l’attività di intermediazione assicurativa in maniera non vincolata anche dal 2024. Dovrete tuttavia presentare alla FINMA in formato elettronico la documentazione addizionale obbligatoria. A tal fine, avrete tempo dal 1° gennaio 2024 fino al termine ultimo del 30 giugno 2024. In linea di principio tale scadenza non è prorogabile. La presentazione della documentazione addizionale non è soggetta a emolumento.

Cambiamenti per le imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione possono collaborare soltanto con gli intermediari assicurativi che adempiono i corrispondenti obblighi di legge. In particolare, le imprese di assicurazione devono accertarsi che gli intermediari assicurativi non vincolati che operano per conto delle stesse siano iscritti nell’apposito registro della FINMA. Devono inoltre garantire che gli intermediari assicurativi vincolati adempiano i requisiti di legge. Tali requisiti si applicano anche alla distribuzione di prodotti assicurativi attraverso piattaforme elettroniche.

Informazioni e link utili

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2023

Piano d’azione per gli intermediari assicurativi

Ultima modifica: 21.08.2023 Dimensioni: 0.23  MB
Aggiungere ai favoriti
  • Informazioni sull’assoggettamento e sugli standard minimi per le competenze e le conoscenze degli intermediari assicurativi ai sensi della LSA sottoposta a revisione sul sito internet dell’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione AFA

    Al sito internet AFA

  • LSA sottoposta a revisione e OS sottoposta a revisione sul sito internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

    Alla LSA
    All’OS

  • Rapporto esplicativo del Dipartimento federale delle finanze DFF sulla modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, patrimonio vincolato, norme di comportamento e intermediazione assicurativa)

    Al rapporto esplicativo

Contatto

Le domande sul processo di registrazione o sulla documentazione aggiuntiva possono essere trasmesse alla FINMA tramite l’indirizzo e-mail vermittler@finma.ch.

È possibile porre domande sulla nuova regolamentazione e sull’assoggettamento via e-mail all’indirizzo vermittler.regulierung@finma.ch.

In via preliminare a una domanda di registrazione, l’esame del vostro obbligo di registrazione e di assoggettamento come intermediari assicurativi verte sulla valutazione giuridica di una fattispecie specifica e isolata. Questi accertamenti da parte della FINMA sono di norma soggetti a emolumento.

 

Contatto
Tel. +41 (0)31 327 98 00

lun, mar, mer, ven dalle 8.30 - 11.30

vermittler@finma.ch

Backgroundimage