Al termine degli accertamenti effettuati senza seguire una procedura specifica, la FINMA decide in merito alla necessità o meno di avviare un procedimento di enforcement.
Svolgimento del procedimento di enforcement
- La FINMA comunica alle parti l’avvio del procedimento unitamente alle presunte violazioni della legge. A partire dall’avvio del procedimento, le parti godono dei diritti e sottostanno agli obblighi ai sensi della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA).
- Nel quadro del procedimento vengono assunti i mezzi di prova. Spesso questo compito viene affidato a un incaricato dell’inchiesta.
- Al termine dell’assunzione dei mezzi di prova, le parti possono prendere posizione sul relativo esito, vale a dire sul rapporto stilato dall’incaricato dell’inchiesta. In genere vengono invitate a esprimersi anche sui provvedimenti che la FINMA prevede di adottare.
- In base all’esito dell’assunzione dei mezzi di prova e alla presa di posizione, la FINMA decide in merito ai provvedimenti da ordinare nei confronti delle imprese e delle persone che operano senza autorizzazione ed emana la corrispondente decisione.
In linea di principio non vengono rilasciate informazioni pubbliche sui procedimenti di enforcement
Ogni anno la FINMA svolge numerosi procedimenti di enforcement nei confronti di imprese e persone che operano in maniera illecita. Di regola non fornisce informazioni sui singoli procedimenti di enforcement. Fanno eccezione i casi particolarmente rilevanti dal punto di vista del diritto prudenziale. Al riguardo la FINMA ha emanato le Linee guida per la comunicazione.
Inoltre, fino al 2018 la FINMA ha pubblicato un rapporto sull’enforcement che, presentando una serie di casi anonimizzati, consentiva di addentrarsi in maniera approfondita nella prassi di enforcement. Da allora tali informazioni sono disponibili sotto forma di banca dati sulla casistica, di banca dati sulle decisioni emanate dai tribunali e in una sezione contenente cifre e statistiche sull’enforcement.