Se a carico di una banca o di una società di intermediazione mobiliare viene avviata una procedura fallimentare o adottata una misura di protezione ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. e-h LBCR, i depositanti perdono l’accesso ai loro averi bancari (depositi). I depositi rientrano infatti nella massa fallimentare e in assenza di un sistema di garanzia dei depositi verrebbero coperti solo con la distribuzione del dividendo fallimentare ed eventualmente soltanto in parte. Il sistema di protezione dei depositi garantisce invece che i depositi fino a un importo massimo di complessivamente 100 000 franchi per creditore vengano pagati entro breve tempo. In questo modo si mira a evitare che i depositanti ritirino in massa i propri averi dalla banca in quanto temono per la loro sicurezza, con un conseguente scenario di bank run.
La protezione dei depositanti in Svizzera è fondata su un sistema a tre livelli:
Sono considerati depositi privilegiati gli averi detenuti presso le filiali svizzere ed estere di banche e società di intermediazione mobiliare di diritto svizzero fino a un importo massimo di 100 000 franchi per creditore (37a LBCR). Tali depositi privilegiati vengono messi in pagamento innanzitutto attingendo ai fondi liquidi disponibili dell’istituto fallito e al di fuori della graduatoria prevista dal diritto fallimentare. Ogni banca deve detenere sul territorio svizzero valori patrimoniali per la protezione del patrimonio in ragione del 125% dei depositi garantiti e privilegiati (art. 37a cpv. 6 LBCR).
Qualora i fondi liquidi non siano sufficienti per tacitare i creditori, esisuisse, il responsabile della garanzia dei depositi, finanzia il pagamento dei depositi garantiti detenuti presso le filiali svizzere fino a un importo massimo di 100 000 franchi per creditore. L’obbligo di prestazione della garanzia da parte di esisuisse è limitato per legge all’1,6% della somma complessiva di tutti i depositi garantiti in Svizzera, ma almeno a 6 miliardi di franchi (art. 37h cpv. 3 lett. b LBCR).
Qualora i depositi privilegiati non siano già stati versati ai depositanti (livello 1 o 2), fino a un importo massimo di 100 000 franchi sono collocati nella seconda classe. Il pagamento dei depositi privilegiati avviene solo con la distribuzione del dividendo fallimentare ed eventualmente soltanto in parte. Il privilegio nel fallimento si applica, oltre che ai depositi privilegiati summenzionati, anche ai crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza professionale (c.d. averi del pilastro 3a) come pure delle fondazioni di libero passaggio (sono considerati privilegiati i depositi pari a complessivamente 100 000 franchi per intestatario della previdenza).
Ulteriori informazioni utili sul tema della protezione dei depositi sono disponibili nella sezione Domande e risposte del sito di esisuisse.
esisuisse, costituita come ente di diritto privato, è il responsabile della garanzia dei depositi. Essa è l’organismo di autodisciplina delle banche e delle società di intermediazione mobiliare in materia di garanzia dei depositi dal 2005 (fino al 2014 sotto il nome di Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri, ESI). Tutti gli istituti autorizzati che dispongono di depositi garantiti sono tenuti ad affiliarsi all’associazione di diritto privato esisuisse.