Le infrastrutture dei mercati finanziari (IMF) d’importanza sistemica assoggettate alla vigilanza della FINMA sono sottoposte alle disposizioni di legge concernenti i piani di stabilizzazione e di resolution (pianificazione di e resolution, PRR). L’obiettivo di questa pianificazione è quello di stabilizzare le IMF già in una fase precoce in caso di crisi, di risanarle oppure di affiancarle in un percorso di uscita ordinata dal mercato, evitando così ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria o a carico dei contribuenti.
Le IMF rivestono un’importanza sistemica se da esse possono scaturire rischi per la stabilità finanziaria. La designazione di una IMF quale avente rilevanza sistemica e la determinazione dei suoi processi operativi di rilevanza sistemica rientrano nella sfera di competenza della Banca nazionale svizzera (BNS) sulla scorta dei criteri definiti nella Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi). La BNS consulta preventivamente la FINMA in merito.
In Svizzera, la BNS ha classificato quali aventi rilevanza sistemica le seguenti IMF:
• la controparte centrale SIX x-clear
• il depositario centrale SIX SIS
• il sistema di pagamento SIC
Soltanto le prime due sono assoggettate alla competenza di vigilanza, e quindi in materia di PRR, della FINMA. SIX Interbank Clearing gestisce invece il sistema di pagamento SIC su incarico della BNS e rientra nella sfera di competenza esclusiva di quest’ultima.
In un’ottica di protezione dai rischi che derivano dalle IMF di rilevanza sistemica per la stabilità del sistema finanziario, esse devono adempiere requisiti particolari già nell’ambito della loro attività ordinaria. Tali requisiti sono fissati nell’Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) e la BNS ne sorveglia il rispetto. Inoltre, le IMF di rilevanza sistemica sottoposte alla vigilanza della FINMA sottostanno alle disposizioni concernenti i piani di stabilizzazione e di resolution sancite dalla Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e dalla relativa ordinanza (OInFi).
In questo modo la Svizzera recepisce nella propria legislazione le disposizioni internazionali dei due organismi rilevanti preposti a fissare gli standard internazionali. Nella fattispecie, nell’ambito del piano di stabilizzazione si tratta del Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) in collaborazione con l’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) e, per il piano di resolution, del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB).
Le IMF di rilevanza sistemica devono esplicare in un piano di recovery le misure con le quali intendono stabilizzarsi in modo duraturo in caso di crisi, al fine di mantenere i loro processi operativi di rilevanza sistemica. In particolare, tale piano deve contenere una descrizione delle misure da adottare e delle risorse per esso necessarie.
Al riguardo occorre altresì tenere conto delle direttive delle autorità estere di vigilanza e delle banche centrali. In tale novero rientrano in particolare i Principles for Financial Market Infrastructures del CPMI-IOSCO, inclusa la Recovery Guidance che concretizza tali principi. Nel piano di stabilizzazione, le IMF devono indicare, per un elevato numero di scenari di stress significativi, in che modo possono essere coperte perdite anche elevate, nonché un fabbisogno di liquidità temporaneamente aumentato in misura considerevole. Tale pianificazione è finalizzata a impedire il verificarsi di uno scenario di resolution attraverso l’adozione di misure previdenti.
Il piano di stabilizzazione deve essere sottoposto ogni anno all’esame della FINMA, la quale decide in merito alla relativa approvazione dopo avere sentito il parere della BNS. La FINMA attribuisce al piano di stabilizzazione nell’ambito delle IMF una particolare importanza, analoga a quella dei piani d’emergenza per le banche di rilevanza sistemica.
Nel caso in cui l’intervento di stabilizzazione di una IMF di importanza sistemica non produca i risultati auspicati, la FINMA provvede ad allestire un piano di resolution. Diversamente dalle banche di rilevanza sistemica, per le IMF non è previsto l’allestimento di un piano d’emergenza a sé stante, il quale è invece parte integrante del piano di resolution redatto dalla FINMA. In tale documento l’Autorità di vigilanza esplica le modalità con cui può essere effettuato l’intervento di risanamento o di liquidazione da essa ordinato. Essa consulta la BNS in merito al piano di liquidazione.
Le IMF sono tenute a presentare alla FINMA le informazioni necessarie per l’allestimento del piano di liquidazione. Laddove ciò sia rilevante per il mantenimento senza interruzione dei processi operativi di importanza sistemica, esse attuano già a titolo preparatorio le misure previste dal piano di resolution della FINMA.