Il concetto svizzero di too big to fail

I partecipanti al mercato finanziario possono assumere una rilevanza tale che un loro dissesto non ordinato potrebbe pregiudicare la stabilità finanziaria e tutta l’economia nel suo complesso. Per evitare che le misure di salvataggio dello Stato utilizzino il denaro dei contribuenti in un tale scenario, esistono norme specifiche. 

Too big to fail (TBTF) si riferisce a una situazione in cui il dissesto non ordinato di un partecipante al mercato finanziario, a causa delle sue dimensioni e della sua complessità, non sarebbe sostenibile per la stabilità finanziaria e l’economia reale. Le conseguenti perturbazioni del sistema finanziario e dell’economia nel suo complesso sarebbero troppo gravi. Oltre ad altri partecipanti al mercato finanziario, anche singoli individui e imprese potrebbero essere danneggiati perché, in qualità di depositanti o mutuatari, non sarebbero più in grado di utilizzare i servizi del partecipante ai mercati finanziari in dissesto e non ci sarebbero alternative adeguate. Gli effetti domino potrebbero inoltre fare sì che l’insolvenza vada a colpire anche altri soggetti, per esempio i creditori dei mutuatari direttamente interessati.

In passato, per mancanza di misure alternative, i governi hanno utilizzato fondi pubblici per prevenire la chiusura non ordinata di tali istituti e per mitigare gli effetti negativi. Tali interventi statali sono molto problematici, perché vanno a scapito dei contribuenti e portano a distorsioni della concorrenza e a falsi incentivi. In questo modo, i grandi istituti possono – consapevolmente – aumentare i propri rischi, poiché contano sul fatto di essere salvati in caso di emergenza.

Pertanto, a seguito della crisi finanziaria globale degli anni 2007 e 2008, la problematica too big to fail è stata affrontata a livello nazionale e internazionale ed è stato ampliato il ventaglio di misure, anche in Svizzera. Da un lato, ciò ha lo scopo di aumentare la resilienza e quindi di ridurre la probabilità di una crisi, dall’altro l’adozione di provvedimenti in caso di insolvenza deve essere garantita senza mettere in pericolo la stabilità del sistema. 

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