Le banche svolgono funzioni importanti per l’economia, come la trasformazione delle scadenze e il traffico dei pagamenti. Gli istituti che detengono quote molto elevate in questi settori sono considerati di rilevanza sistemica. La Legge sulle banche e le ordinanze che si fondano su di essa prevedono disposizioni specifiche per aumentare la resilienza di tali istituti e porre esigenze in materia di pianificazione delle crisi. Inoltre, la legge attribuisce alla FINMA la competenza esclusiva di adottare misure di protezione e di avviare procedure di risanamento o di liquidazione del fallimento.
Le disposizioni contenute nella Legge sulle banche (LBCR) sulle banche di rilevanza sistemica (art. 7 segg.), sulle misure in caso di rischio d’insolvenza (art. 25 segg.) e sul fallimento di banche insolventi (art. 33 segg.) disciplinano in ampia misura i requisiti specifici e le misure per la pianificazione in materia di stabilizzazione e di liquidazione delle banche di rilevanza sistemica, come pure un eventuale risanamento o fallimento di una banca.
L’Ordinanza sulle banche (OBCR) precisa le disposizioni d’esecuzione necessarie a tal fine. L’ordinanza disciplina segnatamente la pianificazione d’emergenza, la pianificazione in materia di stabilizzazione e di liquidazione e il miglioramento della capacità di risanamento e di liquidazione (“resolvability”) per le banche di rilevanza sistemica (art. 60 segg.).
L’Ordinanza sui fondi propri (OFoP) contiene inoltre le disposizioni sui fondi propri supplementari in grado di assorbire le perdite (art. 18 segg.). I fondi propri di base supplementari e i fondi propri complementari le perdite possono essere utilizzati per compensare le perdite derivanti da misure in caso di insolvenza. In questo modo viene rafforzata l’efficacia delle misure di insolvenza.
L’Ordinanza sulla liquidità (OLiq) precisa le esigenze in materia di liquidità per le banche di rilevanza sistemica per coprire i rischi di liquidità (“cuscinetto di liquidità”, art. 19 segg.). Le esigenze supplementari devono tenere conto, per esempio, di una situazione di stress prolungata. La FINMA può inoltre definire esigenze aggiuntive specifiche all’istituto che considerano il fabbisogno di liquidità infragiornaliera o il fabbisogno di liquidità per un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione.
L’Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA) concretizza la procedura di risanamento e di fallimento che rientra nella competenza della FINMA ai sensi della Legge sulle banche.