Basi del diritto dei mercati finanziari per gli istituti non autorizzati

La FINMA è competente per la liquidazione coatta degli istituti che operano sul mercato finanziario senza la necessaria autorizzazione.

La FINMA esercita la vigilanza sulle persone fisiche o giuridiche che ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (elencate all’art. 1 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) necessitano di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione.


Per tutelare l’integrità del mercato finanziario è necessario allontanare immediatamente dal mercato gli istituti che esercitano l’attività senza la necessaria autorizzazione. Al riguardo, la FINMA s’impegna a tutelare, per quanto possibile, gli interessi degli investitori e dei creditori, che non di rado risultano essere anche parti danneggiate.


In conformità alla prassi confermata del Tribunale federale (BGE 131 II 306, E. 4.1.1 f.), la FINMA ordina la liquidazione coatta di un istituto non autorizzato. 


Dal 1° gennaio 2023, la FINMA non è più competente in materia di insolvenza di istituti non autorizzati (art. 173b cpv. 2 LEF). Da allora il sovraindebitamento o l’illiquidità di un istituto non autorizzato rientra nella competenza dei tribunali fallimentari ordinari. Tuttavia, la FINMA porterà a termine le procedure fallimentari che sono state avviate prima del 1° gennaio 2023.

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