Il settore assicurativo svolge compiti importanti nella ripartizione dei rischi e pertanto contribuisce in maniera determinante al buon funzionamento dell’economia e dei mercati finanziari. Un dissesto non coordinato, in particolare di grandi istituti, si ripercuoterebbe anche sul sistema finanziario e sull’economia reale. Di conseguenza, di recente sono state avviate iniziative a livello nazionale e internazionale per migliorare la resilienza e la pianificazione delle crisi da parte di tali istituti e delle competenti autorità in materia di insolvenza.
Le disposizioni contenute nella Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) concernenti le misure di protezione (art. 51), le misure in caso di pericolo d’insolvenza e liquidazione (art. 51 segg. LSA) e le disposizioni di diritto procedurale (art. 54d segg. LSA) disciplinano le competenze della FINMA quale autorità competente in materia di insolvenza in ambito assicurativo.
L’art. 22a LSA in combinato disposto con le disposizioni d’esecuzione dell’OS (98b segg.) definisce le competenze e i requisiti in base ai quali la FINMA deve esigere che le imprese di assicurazione aventi importanza economica elaborino un piano di stabilizzazione.