Oltre alle società capogruppo, anche le società importanti del gruppo degli assoggettati rientrano nella competenza in materia di insolvenza della FINMA.
In Svizzera ciò concerne in particolare le società del gruppo di banche, imprese di assicurazione e infrastrutture del mercato finanziario che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette all’obbligo di autorizzazione. Fra le funzioni che possono sfociare in una designazione quale società del gruppo importante si annoverano in particolare (l’elenco non è esaustivo):
Banche e infrastrutture del mercato finanziario | Imprese di assicurazione |
Gestione della liquidità | Funzione di holding |
Tesoreria | Identificazione dei rischi |
Gestione dei rischi | Gestione del portafoglio |
Amministrazione dei dati di base | Liquidazione dei sinistri |
Contabilità | Contabilità |
Personale | Personale |
Tecnologie dell’informazione | Tecnologie dell’informazione |
Commercio e regolamento | Investimento patrimoniale |
Diritto e conformità | ... |
... | ... |
Non appena le identifica, la FINMA designa le società del gruppo importanti e ne pubblica l’elenco.
Il legislatore prevede per le banche, le assicurazioni o le infrastrutture del mercato finanziario (titolari dell’autorizzazione) e le società del gruppo importanti che la liquidazione coordinata (risanamento o fallimento) in caso di insolvenza rientri nella competenza della FINMA.
Le basi legali sono contenute nella Legge sulle banche (sulla base dell’art. 2bis LBCR), nella Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (sulla base dell’art. 2a LSA) e nella Legge sull’infrastruttura finanziaria (sulla base dell’art. 3 LInFi) come pure nelle ordinanze di esecuzione che si basano su di esse (cfr. "Basi legali").
Per le società importanti del gruppo di banche di rilevanza sistemica sussistono inoltre requisiti particolari in materia di capitale e liquidità, organizzazione e garanzia della fornitura durevole dei servizi (art. 66a segg. OBCR). Per analogia, tali requisiti si applicano anche alle società del gruppo importanti delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica (art. 15 cpv. 3 LInFi).