Il Consiglio per la stabilità finanziaria decide ogni anno quali banche siano da considerare G-SIB nel contesto internazionale. Si tratta di banche e gruppi finanziari il cui dissesto non ordinato può compromettere la stabilità finanziaria globale.
La Banca nazionale svizzera designa le banche di rilevanza sistemica per la Svizzera. Sono da considerarsi D-SIB le banche che non sono di rilevanza sistemica globale e non sono state designate come G-SIB.
Il FSB è un’organizzazione internazionale che monitora il sistema finanziario globale e nel quadro degli standard internazionali emana raccomandazioni in merito all’assetto delle normative nazionali.
Istituzione finanziaria che funge da intermediario fra i venditori e gli acquirenti sui mercati finanziari. In sostanza, in una transazione una CCP svolge il ruolo di acquirente per ogni venditore e di venditore per ogni acquirente. Questo processo aiuta a garantire l’adempimento dei contratti aperti e a ridurre il rischio che una controparte non adempia i propri obblighi.
Gruppo di gestione delle crisi delle G-SIB istituito in adempimento dei requisiti del FSB che sotto la direzione dell’autorità nazionale di vigilanza è responsabile della prevenzione e della gestione di situazioni di crisi in ambito transfrontaliero.
Infrastruttura specializzata del mercato finanziario che detiene titoli, come le azioni, in forma fisica o dematerializzata (scrittura contabile). I CSD svolgono un ruolo importante nella custodia e nel trasferimento di titoli e contribuiscono all’efficienza e alla sicurezza del sistema finanziario.
Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l’economia svizzera e non sostituibili a breve termine. Nel caso delle banche sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti. La Banca nazionale svizzera è responsabile della designazione delle banche di rilevanza sistemica.
Conformemente alla Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), nelle infrastrutture del mercato finanziario rientrano le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione, le controparti centrali (CCP), i depositari centrali quali gestori di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli, i repertori di dati sulle negoziazioni e i sistemi di pagamento. Le infrastrutture dei mercati finanziari si distinguono pertanto in quelle che operano a livello di negoziazione (borse e sistemi multilaterali di negoziazione), compensazione (CCP), regolamento e custodia (depositari centrali), comunicazione (repertori di dati sulle negoziazioni) e pagamenti (sistemi di pagamento). Per la loro attività a valle della negoziazione, le CCP, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i repertori di dati sulle negoziazioni vengono complessivamente definiti come infrastrutture di post-negoziazione.
Questa legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. Essa conferisce alla FINMA la facoltà di adottare misure per stabilizzare le imprese di assicurazione o ordinarne la liquidazione ordinata.
Legge che disciplina l’attività delle banche e degli altri istituti finanziari. Svolge un ruolo importante nel quadro del risanamento e della liquidazione delle banche e contiene norme che garantiscono il risanamento o la liquidazione ordinata delle banche che si trovano in difficoltà finanziarie, senza mettere a repentaglio il sistema finanziario nel suo complesso.
Ordinanza che concretizza le disposizioni della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e stabilisce in che modo le imprese di assicurazione che si trovano in difficoltà finanziarie possono essere risanate o liquidate in modo ordinato per tutelare la stabilità del sistema finanziario.
Ordinanza che concretizza le disposizioni della Legge sulle banche e definisce le esigenze che le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare, comprese le esigenze in materia di capacità di risanamento e di liquidazione.
Con il piano d’emergenza le banche di rilevanza sistemica devono dimostrare di poter mantenere senza interruzione le proprie funzioni di rilevanza sistemica in una situazione di crisi. Sono considerate di rilevanza sistemica solo le funzioni che hanno una notevole rilevanza per l’economia svizzera, in particolare le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti (funzioni di rilevanza sistemica). La FINMA deve esaminare tale piano e valutarne l’attuabilità.
Nel piano di recovery l’impresa di rilevanza sistemica illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere la sua attività senza interventi da parte dello Stato. La FINMA verifica e approva il piano di recovery.
Piano allestito dalla FINMA per risanare o liquidare una banca di rilevanza sistemica nel suo complesso (per le banche di rilevanza sistemica che operano a livello internazionale si tratta dell’intero gruppo, incluse le società estere del gruppo, motivo per cui per queste banche il piano viene definito «globale»), in cui espone in che modo può essere effettuato l’intervento di risanamento o di liquidazione da essa ordinato.
Indica le misure adottate da un’impresa per stabilizzarsi senza interventi statali.
Il termine resolution indica il risanamento o la liquidazione di un’impresa nell’ambito di un intervento da parte delle autorità.
Gruppo di esperti del FSB il cui compito principale è sviluppare piani e direttive per salvare o liquidare in maniera ordinata grandi istituti finanziari che si trovano in difficoltà finanziarie, salvaguardando così la stabilità finanziaria.
Indica la capacità di risanamento e di liquidazione di un’impresa. Una banca di rilevanza sistemica è considerata resolvable se sono stati creati i presupposti per un suo risanamento o una sua liquidazione in una situazione di crisi senza compromettere la stabilità finanziaria.
Dal 1° gennaio 2023, la FINMA svolge annualmente un Resolvability Assessment delle G-SIB, basandosi sui requisiti sanciti dall’Ordinanza sulle banche (art. 65a OBCR). Se constata deficit, d’ora in poi può stabilire supplementi concernenti le componenti gone concern ed eventualmente la dotazione di liquidità. Tra il 2016 e il 2022 la FINMA ha concesso alle G-SIB svizzere sconti sulle esigenze di capitale supplementare in grado di assorbire le perdite, in quanto esse avevano notevolmente migliorato la loro resolvability globale. Avendo tali banche sfruttato il potenziale massimo di sconto (62,5% del 5,7% degli attivi ponderati per il rischio e 2% dell’esposizione totale), dovevano disporre di una dotazione minore di capitale in grado di assorbire le perdite.
Sono sistemici i rischi derivanti da singoli partecipanti al mercato e suscettibili di compromettere la stabilità dell’intera economia (sistema). Le imprese che esercitano funzioni irrinunciabili per l’economia svizzera e che non possono essere svolte da altre imprese sono definite «di rilevanza sistemica».
Una banca è a rischio di insolvenza quando esiste un fondato timore che sia sovraindebitata, che abbia seri problemi di liquidità o che alla scadenza di un termine prestabilito non soddisfi le esigenze in materia di fondi propri.
La FINMA può designare società del gruppo (p. es. fornitori di servizi centrali) di istituti quali società del gruppo importanti. Nel caso di tali società si tratta in genere di società non regolamentate secondo il Codice delle obbligazioni. Con tale designazione, rientrano nella sfera di competenza della FINMA anche le misure di insolvenza nei confronti di tali unità.
Un’impresa è definita too big to fail se il suo fallimento comprometterebbe la stabilità dell’intera economia. In questo caso lo Stato è costretto a salvarla. Il dibattito è incentrato sui rischi sistemici derivanti da imprese di questo tipo.