Nel diritto fallimentare svizzero vige il principio della territorialità. Se i tribunali o le autorità estere decidono che nei confronti di un istituto finanziario deve essere dichiarato il fallimento (decreto di fallimento) o se ordinano altre misure in caso di insolvenza, questi non producono generalmente alcun effetto diretto sul territorio svizzero. Producono effetti giuridici soltanto se sono formalmente riconosciuti dalla Svizzera.
Se ciò concerne banche, imprese di assicurazione o investimenti collettivi di capitale, la FINMA decide in merito a un tale riconoscimento formale e sulle relative conseguenze giuridiche.
Un presupposto essenziale per il riconoscimento è l’esecutività nello Stato in cui il decreto o il provvedimento è stato emanato o ordinato, nonché l’assenza di motivi di rifiuto di un riconoscimento. Ciò comprende principi fondamentali del diritto procedurale svizzero (p. es. la tutela del diritto di essere sentiti).
Il riconoscimento di decreti di fallimento pronunciati all’estero comporta in linea di principio l’esecuzione di una procedura ancillare di fallimento, la quale concerne il patrimonio situato in Svizzera dell’istituto finanziario svizzero in merito al quale è stato avviato il fallimento. Lo stesso principio si applica per analogia anche alle procedure di risanamento estere. Alla procedura ai sensi del diritto svizzero possono aderire i creditori che beneficiano di una garanzia di pegno e quelli privilegiati (ovvero di prima e seconda classe), nella misura in cui la FINMA non definisca una platea di partecipanti più ampia.
Di norma viene tuttavia applicata una procedura abbreviata in Svizzera. Al riguardo, la FINMA può mettere a disposizione dell’amministrazione del fallimento estera il patrimonio situato in Svizzera senza svolgimento di una procedura a livello nazionale a carico della massa di insolvenza estera. La condizione essenziale è che nella procedura estera di insolvenza tutti i crediti garantiti da pegno e tutti i crediti privilegiati di creditori domiciliati in Svizzera siano trattati in maniera equivalente. Inoltre, tutti gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera devono essere adeguatamente considerati.