La Legge sull'e infrastrutturae finanziariae (LInFi) vieta fra l’altro l’insider trading (art. 142 LInFi) e la manipolazione del mercato (art. 143 LInFi) e contiene disposizioni sulla pubblicità delle partecipazioni (art. 120-124 LInFi). Mentre le borse, quali istituti che si autodisciplinano, devono garantire in prima linea una vigilanza sulla loro organizzazione di esercizio, di amministrazione e di controllo, la FINMA punta a individuare l’eventuale necessità di applicazione del diritto e ad adottare le misure necessarie.
È responsabilità della FINMA far sì che tutte le imprese quotate in borsa in Svizzera si attengano alle regole di condotta sul mercato. In questo ambito, la vigilanza generale sui mercati si estende oltre i confini del mercato finanziario.
In caso di abusi di mercato (insider trading e manipolazione del mercato) e violazione dell’obbligo di dichiarazione per la pubblicità delle partecipazioni, la FINMA dispone di strumenti di vigilanza specifici nei confronti di tutti gli operatori del mercato:
Avvio di un procedimento amministrativo
Emanazione di una decisione di accertamento
Se sussiste il sospetto fondato che un comportamento contestato costituisca nel contempo un reato penale, la FINMA sporge denuncia presso la competente autorità di perseguimento penale.
Se in una decisione la FINMA constata un grave comportamento illecito da parte di un operatore di mercato, ne dà senza indugio comunicazione al fine di ripristinare la trasparenza del mercato nel suo complesso e di evitare o neutralizzare nel più breve tempo possibile ogni distorsione del mercato stesso.
La Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto (COPA) esamina, nelle offerte pubbliche di acquisto, il rispetto delle disposizioni in materia di acquisizione. Se le decisioni dell’OPA vengono impugnate, la FINMA funge da istanza di ricorso.