I detentori di titoli di partecipazione in una società quotata in borsa sono per legge tenuti a sottoporre agli altri titolari un’offerta pubblica di acquisto, non appena ottengono una determinata quota di diritti di voto. Di norma tale soglia è pari al 33⅓ per cento.
La Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto (COPA) verifica il rispetto delle disposizioni concernenti le offerte obbligatorie e le offerte volontarie. Essa emana decisioni nei confronti degli interessati che possono essere sottoposte all’esame della FINMA mediante ricorso. I membri della COPA vengono nominati dal Consiglio di amministrazione della FINMA.
I ricorsi contro una decisione della COPA devono essere motivati. Sono ammissibili censure concernenti l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, l’errata applicazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, e l’inadeguatezza.
In seno alla FINMA, il Comitato delle offerte pubbliche d’acquisto e per la responsabilità dello Stato del Consiglio di amministrazione decide in merito ai ricorsi.
Può essere presentato ricorso contro la decisione della FINMA presso il Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza.