Pubblicità delle partecipazioni

La FINMA è competente dell'applicazione dell'obbligo di pubblicità delle partecipazioni in società quotate in borsa. Essa esamina inoltre le raccomandazioni degli organi per la pubblicità delle borse in relazione a richieste di decisione preliminare come pure di deroghe o agevolazioni dall'obbligo di comunicazione.

La Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) prevede l'obbligo di pubblicità delle partecipazioni significative in società quotate in borsa (obbligo di comunicazione). La FINMA ha inoltre emanato disposizioni di esecuzione nell'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFI-FINMA). Per la sorveglianza diretta dell'obbligo di comunicazione, le borse devono prevedere un organo per la pubblicità.

Accertamenti e procedimenti di enforcement

Su segnalazione dell'organo per la pubblicità o delle società quotate in borsa come pure su indizi di terzi, la FINMA esamina le presunte violazioni dell'obbligo di comunicazione. Qualora si delineino chiare fattispecie, la FINMA sporge immediatamente denuncia penale al Dipartimento federale delle finanze (DFF), altrimenti svolge preventivamente accertamenti scritti presso investitori e/o banche in Svizzera e all'estero.

In seguito la FINMA decide in merito all'avvio di un procedimento ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Di norma esso viene avviato se

  • sussistono disfunzioni considerevoli e costanti a livello dell’integrità del mercato;

  • gli assoggettati alla vigilanza prudenziale sono coinvolti in violazioni gravi;

  • la violazione dell'obbligo di comunicazione viene strumentalizzata per raggiungere, ad esempio, un determinato obiettivo ai sensi del diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto.

Possibili provvedimenti

Se necessario, fino al chiarimento della situazione e, all’occorrenza, fino all’adempimento dell’obbligo di comunicazione, la FINMA può pronunciare una sospensione del diritto di voto o un divieto di acquisto nei confronti di persone e società che hanno presumibilmente violato gli obblighi di comunicazione. Fra gli ulteriori strumenti di enforcement si annoverano inoltre la decisione di accertamento, la confisca e la pubblicazione della decisione finale. Nei confronti degli assoggettati alla vigilanza prudenziale come le banche e i commercianti di valori mobiliari, si applica invece tutta la gamma degli strumenti di enforcement ai sensi degli artt. 29-37 LFINMA, motivo per cui entrano in considerazione, come provvedimenti, anche la nomina di un incaricato dell’inchiesta oppure un divieto di esercizio della professione

La maggior parte dei casi viene tuttavia conclusa senza preventiva procedura di vigilanza con denuncia penale al DFF.

Verifica delle raccomandazioni dell’organo per la pubblicità

Gli investitori possono presentare una domanda all’organo per la pubblicità e chiedere l’emanazione di una decisione preliminare per sapere se sussiste o meno l’obbligo di comunicazione e se viene concessa una deroga o un’agevolazione relativa a tale obbligo. L’organo per la pubblicità risponde a tale domanda emanando una raccomandazione, che viene esaminata dalla FINMA. Quest’ultima si attiva direttamente ed emana una decisione se

  • intende statuire essa stessa nella causa;

  • il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione;

  • l’organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.

La decisione della FINMA sostituisce la raccomandazione dell’organo per la pubblicità e può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale. Le decisioni di quest’ultimo possono essere impugnate presso il Tribunale federale.

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