Le condizioni di base per l’autorizzazione di un’impresa di assicurazione sono disciplinate dalla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), mentre altre condizioni e disposizioni sono definite più dettagliatamente nell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS) e nelle circolari della FINMA.
Le condizioni di base riguardano:
- forma giuridica: società anonima o cooperativa;
- capitale minimo: a seconda del ramo assicurativo da 3 a 20 milioni di franchi svizzeri;
- fondi propri: sufficienti fondi propri liberi e non gravati (solvibilità);
- fondo d’organizzazione: spese coperte di fondazione e d’impianto, oppure derivanti da un’estensione straordinaria dell’attività;
- scopo dell’impresa: esercizio esclusivo di attività direttamente connesse con affari assicurativi;
- le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta sulla vita possono esercitare, oltre a quest’ultima, soltanto l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione malattie;
- le imprese estere devono avere una succursale in Svizzera e nominare un mandatario generale.
Oltre alle condizioni di base, ai singoli rami assicurativi si applicano ulteriori disposizioni integrative.